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giovedì 29 gennaio 2009

DISCORSO DEL SANTO PADRE TRIBUNALE ROTA ROMANA


CITTA' DEL VATICANO, 29 GEN. 2009 (VIS). Come di consueto in questo periodo dell'anno, il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto questa mattina in udienza il Decano, il Collegio dei Prelati Uditori, e gli Officiali del Tribunale della Rota Romana, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

  Il Santo Padre si è soffermato sui temi trattati nelle allocuzioni alla Rota Romana di Giovanni Paolo II del 5 febbraio 1987 e del 25 gennaio 1988, sull'incapacità psichica nelle cause di nullità matrimoniale.

  "Le summenzionate allocuzioni" - ha detto Benedetto XVI - "forniscono i criteri di fondo non solo per il vaglio delle perizie psichiatriche e psicologiche, ma anche per la stessa definizione giudiziale delle cause".

  "La norma codiciale sull'incapacità psichica" - ha ricordato il Papa - "nel suo aspetto applicativo è stata arricchita e integrata anche dalla recente Istruzione 'Dignitas connubii' del 25 gennaio 2005. Essa, infatti, per l'avverarsi di tale incapacità richiede, già al tempo del matrimonio, la presenza di una particolare anomalia psichica (art. 209, § 1) che perturbi gravemente l'uso di ragione (art. 209, § 2, n. 1; can. 1095, n. 1), (...) o che provochi nel contraente non solo una grave difficoltà, ma anche l'impossibilità di far fronte ai compiti inerenti agli obblighi essenziali del matrimonio (art. 209, § 2, n. 3; can. 1095, n. 3)".

  "In quest'occasione, tuttavia, vorrei altresì riconsiderare il tema dell'incapacità a contrarre matrimonio" - ha proseguito il Papa - "Corriamo infatti il rischio di cadere in un pessimismo antropologico che, alla luce dell'odierna situazione culturale, considera quasi impossibile sposarsi. (...) La riaffermazione della innata capacità umana al matrimonio è proprio il punto di partenza per aiutare le coppie a scoprire la realtà naturale del matrimonio e il rilievo che ha sul piano della salvezza. Ciò che in definitiva è in gioco è la stessa verità sul matrimonio e sulla sua intrinseca natura giuridica (cfr Benedetto XVI, Allocuzione alla Rota Romana, 27.1.2007, AAS 99 [2007], pp. 86-91), presupposto imprescindibile per poter cogliere e valutare la capacità richiesta per sposarsi".

  "In questo senso, la capacità deve essere messa in relazione con ciò che è essenzialmente il matrimonio, cioè 'l'intima comunione di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie' (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, n. 48), e, in modo particolare, con gli obblighi essenziali ad essa inerenti, da assumersi da parte degli sposi (can. 1095, n. 3)".

  "Alcune correnti antropologiche 'umanistiche', orientate all'autorealizzazione e all'autotrascendenza egocentrica, idealizzano talmente la persona umana e il matrimonio che finiscono per negare la capacità psichica di tante persone, fondandola su elementi che non corrispondono alle esigenze essenziali del vincolo coniugale".

  "Le cause di nullità per incapacità psichica esigono, in linea di principio, che il giudice si serva dell'aiuto dei periti per accertare l'esistenza di una vera incapacità (can. 1680; art. 203, § 1, DC), che è sempre un'eccezione al principio naturale della capacità necessaria per comprendere, decidere e realizzare la donazione di sé stessi dalla quale nasce il vincolo coniugale".
AC/.../ROTA ROMANA                               VIS 20090129 (510)


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