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mercoledì 18 luglio 2012

RAPPORTO MONEYVAL: ATTUARE IMPEGNO MORALE SANTA SEDE E STATO CITTÀ DEL VATICANO

Città del Vaticano, 18 luglio 2012 (VIS). Monsignor Ettore Balestrero, Sotto-Segretario della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato ha presieduto questa mattina presso la Sala Stampa della Santa Sede,  un briefing relativo alla pubblicazione del Rapporto dettagliato di valutazione sulle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo adottate dalla Santa Sede/Stato della Città del Vaticano (Rapporto Moneyval). Monsignor Balestrero è stato il Capo Delegazione della Santa Sede nella Sessione Plenaria di Moneyval, tenutasi il 4 luglio scorso a Strasbourg (Francia).

Di seguito riportiamo estratti del testo presentato questa mattina del Monsignor Balestrero.

"Lo Stato della Città del Vaticano dispone di un piccolo territorio, con una popolazione esigua ed un livello molto basso di criminalità interna, ed è privo di una economia di mercato. Non è un centro finanziario e le sue attività finanziarie sono svolte a supporto delle opere di carità e di religione.
Al tempo stesso, la Santa Sede gode di una riconosciuta autorevolezza morale ed è in profonda connessione con i paesi più prossimi e con quelli più lontani nel mondo.
La Santa Sede, avendo primaria responsabilità per la missione della Chiesa universale, ha il compito – se non il dovere – di guidare e orientare le organizzazioni cattoliche presenti in tutto il mondo.  Benché tali organizzazioni abbiano sede legale nelle rispettive giurisdizioni di appartenenza - e siano, pertanto, tenute al rispetto della normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in vigore nelle medesime giurisdizioni - è importante notare che la Santa Sede si avvale della propria autorità morale per sollecitare la massima consapevolezza rispetto ai troppo frequenti crimini transnazionali di riciclaggio e finanziamento del terrorismo".

Percorso compiuto e primi risultati

"Anzitutto, è sempre stata ferma la determinazione nella lotta contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo. Inoltre, nell’ordinamento giuridico erano già presenti numerosi elementi necessari per far fronte a tali fenomeni criminosi.
Al termine del 2010 è stata adottata la Legge n. CXXVII in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, entrata in vigore il 1° aprile del 2011. Nel mese di giugno dello stesso anno è divenuta operativa l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF).
Sempre nel febbraio 2011, è stata richiesta a MONEYVAL la valutazione sulle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo adottate dalla Santa Sede/Stato della Città del Vaticano. Nel novembre successivo ha avuto luogo la prima visita dei valutatori MONEYVAL.
I valutatori designati da MONEYVAL sono stati, da subito, reputati come il più solido team di valutatori che MONEYVAL abbia mai riunito. Ne faceva parte, infatti, il Presidente, il Segretario e un Amministratore di MONEYVAL; il Presidente del Gruppo Egmont (il gruppo di unità di informazione finanziaria accreditato a livello internazionale e avente come scopo quello di favorire lo scambio rapido e reciproco di informazioni tra unità di informazione finanziaria); due esperti analisti finanziari ed un docente di diritto internazionale".

La revisione del testo originario della Legge n. CXXVII

"Sulla base delle prime osservazioni formulate dai valutatori nel novembre 2011, fu subito chiaro che la prima versione della Legge n. CXXVII, benché rappresentasse un importante passo verso una normativa interna efficace, conteneva una serie di lacune e limiti che necessitavano di essere colmati.
Tutte le giurisdizioni che ricevono la visita dei valutatori dispongono di un periodo pari a sessanta giorni (a decorrere dalla medesima visita) per introdurre le opportune modifiche alla normativa interna, per la loro valutazione ai fini dell’elaborazione del Rapporto. Nel rispetto di tale limite temporale, il 25 gennaio 2012  la Santa Sede ha modificato la Legge n. CXXVII per rendere, fra l’altro, più effettiva la cooperazione tra le autorità interne competenti nella prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il nuovo testo legislativo rimarca, in particolare, l’importanza dell’interconnessione tra le suddette autorità e la necessità di un’equilibrata distribuzione delle rispettive competenze, al fine di stabilire un sistema interno solido e sostenibile".

L’attuale sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Alcuni fra i principali elementi del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attualmente in vigore:

- è stato introdotto il criterio del risk based approach (ossia “approccio basato sul rischio”) ai fini dell’adeguata verifica della clientela, nonché dell’identificazione delle transazioni sospette;
- sono state poste le basi per una rafforzata cooperazione internazionale, incluso lo scambio di informazioni con controparti estere (a tal riguardo, sembra utile sottolineare che ciò concerne anche lo scambio di informazioni relative a dati precedenti al 1° aprile 2011);
- è stata resa esplicita e conforme agli standard internazionali la normativa interna sul segreto in materia finanziaria;
- in materia penale è stata, fra l’altro, introdotta un’ampia definizione dei reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché precisata la gamma di reati-presupposto, in conformità agli standard internazionali;
- sono stati rafforzati i poteri dei Tribunali vaticani per la lotta ai reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, come pure i reati-presupposto, nonché in materia di sequestro e confisca dei proventi di attività illecite;
- in caso di mancato rispetto delle norme sulla prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, sono state aggravate le sanzioni, rendendole per giunta applicabili anche alle persone giuridiche;
- sono stati previsti Protocolli d’Intesa obbligatori, ai fini dello scambio di informazioni tra l’AIF e le Unità di Informazione Finanziaria di Stati esteri. Ciò nella convinzione che tali Protocolli costituiscano uno strumento efficace ed affidabile per lo scambio di informazioni, nonché coerente con il principio di reciprocità tra giurisdizioni impegnate nella lotta contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo;
- è stato reso esplicito il potere dell’AIF di svolgere ispezioni in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il testo emendato della Legge n. CXXVII prevede l’adozione di uno specifico e dettagliato Regolamento Generale sulla base del quale le ispezioni saranno concretamente effettuate".

"Inoltre, la Santa Sede, agendo anche per conto dello Stato della Città del Vaticano, il 25 gennaio 2012 ha ratificato le seguenti Convenzioni:

- Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988;
- Convenzione di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999;
- Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000".

"Le suddette Convenzioni sono direttamente applicabili nell’ordinamento giuridico interno, senza necessità di ulteriori atti di recepimento, incluse le norme in materia di estradizione e cooperazione internazionale".

"Inoltre, l’area della cooperazione internazionale è stata attentamente verificata. I rilievi dei valutatori sono stati che l’attuale sistema della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano è largely compliant (“largamente conforme”) rispetto agli standard internazionali".

Aree nelle quali i valutatori hanno notato la necessità di miglioramenti

Al pari delle altre giurisdizioni, siamo ben consapevoli che la normativa interna in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo possa ancora essere migliorata. (...) Desidero menzionare, a titolo esemplificativo:

- nel rapporto è espresso qualche rilievo, con riferimento all’utilizzo dei Protocolli d’Intesa quale base per la cooperazione internazionale tra unità di informazioni finanziaria.
A tale riguardo, crediamo che l’adozione di tale strumento, coerente con gli standard internazionali, rappresenti l’approccio più adeguato per la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano. Si tratta di una piccola giurisdizione, che desidera interagire con gli altri Paesi in maniera corretta e coerente con il principio di reciprocità. Del resto, tale scelta è condivisa da altre giurisdizioni, comprese, fra le altre, la Nuova Zelanda, il Canada e l’Australia; né tale scelta è sgradita ad importanti membri GAFI, quali gli Stati Uniti d’America;

- la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano è stata dotata, dalla versione emendata dalla Legge n. CXXVII, del potere di adottare un Regolamento Generale sui poteri ispettivi dell’AIF. I valutatori hanno notato che, fino a quando tale regolamento entrerà in vigore, i poteri ispettivi non saranno esplicitamente definiti. In merito non si può che essere d’accordo. Tale Regolamento, il cui testo è già stato elaborato, rifletterà la serietà dei nostri obiettivi;

- nel Rapporto si osserva che la struttura dell’AIF, combinando le funzioni normalmente svolte dalle unità di informazione finanziaria con quelle svolte dagli organismi di vigilanza, sembra essere causa di difficoltà nell’effettiva attuazione degli standard internazionali. Tale struttura dell’AIF proviene dalla prima versione della Legge n. CXXVII. Essa è stata mantenuta nella versione emendata della medesima Legge, ma i valutatori hanno espresso scetticismo sul suo “concreto funzionamento”. Siamo grati per questa osservazione, che accogliamo seriamente;

- Nel Rapporto si rileva che potrebbe sorgere un conflitto di interessi per il fatto che la medesima persona svolga la propria attività allo stesso tempo in un ente vigilato e nell’ente vigilante.

Passi successivi alla modifica della Legge n. CXXVII

Dopo la modifica della Legge n. CXXVII, la Santa Sede ha proseguito nell’attività di rafforzamento del sistema interno di prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Anzitutto, le autorità competenti della Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano sono passate da soluzioni di breve periodo a soluzioni di lungo periodo, sostenibili ed effettive. E si intende proseguire in questa direzione.

A titolo esemplificativo, dopo il 25 gennaio scorso (vale a dire dopo il suddetto periodo di due mesi successivi alla visita dei valutatori):

- la Santa Sede ha introdotto una lista interna di soggetti individuati come terroristi, in linea con le misure richieste dalle rilevanti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
- è stata ufficialmente inviata una lettera di adesione al Gruppo Egmont;
- mediante la stipula di Protocolli d’Intesa, l’AIF è stata collocata rapidamente nella rete internazionale delle unità di informazione finanziaria;
- la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha avviato, come già osservato, l’iter di adozione del Regolamento Generale sui poteri ispettivi dell’AIF;
- è stata avviata un’ulteriore revisione dell’ordinamento penale, in vista di un suo ammodernamento alla luce degli standard internazionali;
- sarà ultimato a breve la valutazione dei fattori di rischio;
- è in fase di valutazione la ratifica di ulteriori convenzioni per la lotta contro la criminalità e l’introduzione di una nuova normativa in materia di  organizzazioni senza scopo di lucro.

Conclusioni

Abbiamo, pertanto, compiuto un passo definitivo, ponendo le fondamenta di una “casa”, ossia di un sistema di lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, che sia solido e sostenibile. Ora vogliamo costruire compiutamente un “edificio” che dimostri la volontà della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano di essere un “partner” affidabile nella comunità internazionale.


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