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lunedì 12 aprile 2010

GUIDA PROCEDIMENTI CDF NEI CASI DI ABUSO SESSUALE


CITTA' DEL VATICANO, 12 APR. 2010 (VIS). Questa mattina è stata pubblicata sulla pagina web del Vaticano, nella sezione "Focus", una guida alla comprensione dei procedimenti adottati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei supposti casi di abusi sessuali su minori.

La legge applicabile è il Motu Proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" del 30 aprile 2001, corredata dal Codice di Diritto Canonico 1983. È una guida introduttiva che può essere utile per laici e non canonisti.

A: Procedure preliminari.

La diocesi locale indaga ogni accusa di abuso sessuale su un minore da parte di un chierico.

Se l'accusa ha una parvenza di verità, il caso è rinviato alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Il Vescovo locale trasmette tutte le necessarie informazioni alla Congregazione per la Dottrina della Fede ed esprime il suo parere sulle procedure da seguire e le misure da adottare nel breve e lungo termine.

Si deve sempre seguire il diritto civile in materia di notifica di crimini alle autorità competenti.

Durante la fase preliminare e fino a quando il caso è concluso, il Vescovo può imporre misure cautelative per salvaguardare la comunità, comprese le vittime. Infatti, il Vescovo locale conserva sempre il potere di proteggere i bambini limitando le attività di un sacerdote nella sua diocesi. Questo fa parte della sua autorità ordinaria, che egli è incoraggiato ad esercitare in qualunque misura necessaria per assicurare che i bambini non subiscano danno. Tale potere può essere esercitato a discrezione del Vescovo, prima, durante e dopo ogni procedimento canonico.

B: Procedura autorizzata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede

La Congregazione per la Dottrina della Fede esamina il caso presentato dal Vescovo locale e chiede anche informazioni supplementari, se necessario.

La Congregazione per la Dottrina della Fede ha un certo numero di opzioni:

B1 Processi penali

La Congregazione per la Dottrina della Fede può autorizzare il Vescovo locale a condurre un processo penale giudiziario dinanzi ad un tribunale della Chiesa locale. I ricorsi in tal caso sono presentati ad un Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede.

La Congregazione per la Dottrina della Fede può autorizzare il Vescovo locale a procedere ad un processo penale amministrativo davanti ad un delegato del Vescovo locale, assistito da due assistenti. Il sacerdote accusato è chiamato a rispondere alle accuse e al riesame delle prove. L'imputato ha il diritto di presentare ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede contro un decreto di condanna ad una pena canonica. La decisione dei Cardinali membri della Congregazione per la Dottrina della Fede è definitiva.

Se il chierico è giudicato colpevole, i processi penali giudiziari ed amministrativi possono condannare un chierico a una serie di pene canoniche, la più grave delle quali è la dimissione dallo stato clericale. La questione del risarcimento dei danni può anche essere trattata direttamente durante questi procedimenti.

Casi B2 presentati direttamente al Santo Padre

In casi molto gravi in cui un processo civile penale ha trovato il chierico colpevole di abusi sessuali su minori o quando le prove sono schiaccianti, la Congregazione per la Dottrina della Fede può scegliere di portare il caso direttamente al Santo Padre con la richiesta che il Papa emani un decreto "ex officio" di dimissione dallo stato clericale. Non vi è alcun rimedio canonico contro tale decreto papale.

La Congregazione per la Dottrina della Fede porta anche al Santo Padre richieste da parte dei sacerdoti accusati che, consapevoli dei propri crimini, chiedono di essere dispensati dall'obbligo del sacerdozio e di tornare alla stato laicale. Il Santo Padre concede tali richieste per il bene della Chiesa ("Pro bono Ecclesiae").

B3 Provvedimenti Disciplinari

Nei casi in cui il sacerdote accusato ha ammesso i suoi crimini e ha accettato di vivere una vita di preghiera e di penitenza, la Congregazione per la Dottrina della Fede autorizza il Vescovo locale ad emettere un decreto che vieti o limiti il ministero pubblico di un tale sacerdote. Tali decreti sono imposti con un precetto penale che comporta una pena canonica per la violazione delle condizioni del decreto, non esclusa la dimissione dallo stato clericale. Il ricorso amministrativo alla Congregazione per la Dottrina della Fede è possibile contro decreti del genere. La decisione della Congregazione per la Dottrina della Fede è definitiva.

Revisione del Motu proprio

Da qualche tempo la Congregazione per la Dottrina della Fede ha intrapreso una revisione di alcuni articoli del Motu proprio "Sacramentorum Sanctitatis Tutela", al fine di aggiornare detto Motu Proprio del 2001, alla luce della facoltà speciali concesse alla Congregazione per la Dottrina della Fede dai Papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Le modifiche proposte in discussione non cambieranno le modalità di cui sopra (A, B1-B3).
CDF/                                               VIS 20100412 (750)

12 commenti:

  1. Grazie per la chiarezza!

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  2. Questo dimostra che il Vaticano non cerca di nascondere gli sbagli che hanno commesso alcuni preti e che l'impegno del Vaticano è sempre stato quello di denunciare questo tipo di abusi alle autorità. Questo è un link dove potete trovare altre informazioni al riguardo:
    www.romereports.com/sexabuse

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  3. E' QUALCOSA, MA NON QUANTO SAREBBE NECESSARIO.
    SI DOVREBBE DIRE CON ESTREMA CHIAREZZA CHE I PRESUNTI COLPEVOLI SARANNO DENUNZIATI ALLE AUTORITA' DI POLIZIA E CHE TUTTA LA STRUTTURA ECCLESIALE COLLABORERA' SENZA ALCUNA RISERVA CON LE AUTORITA' AL FINE DI ACCERTARE LA VERITA'.
    SOLO DOPO LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI LA CHIESA DOVREBBE DECIDERE CHE COSA FARE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO.

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  4. VOI DITE: "Si deve sempre seguire il diritto civile in materia di notifica di crimini alle autorità competenti".
    PONZIO PILATO DOCET.
    RIGUARDO ALLA "Sacramentorum Sanctitatis Tutela":
    I FRUTTI TEOLOGICI SUI VOSTRI SACRAMENTI
    HANNO PERDUTO DI VISTA
    IL CRISTO DIVINITA' UMANATA ED UMANITA' DIVINIZZATA.
    IL MAESTRO E' TORNATO.

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  5. E se l'autodenuncia avviene in confessione? Il confessore è sempre vincolato a non violare il segreto? A questo punto, c'è sempre modo di lavare in casa i panni sporchi...

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  6. Certo, non tutto è detto, non tutto è fatto. Il dolore del bambino violato, a mio avviso, non appare in queste righe, se non sullo sfondo, ma troppo lontano. Qualcosa però si sta muovendo, grazie a Dio stiamo superando la sostanziale omertà respirata finora! Resta da dire una cosa: un pedofilo non avrebbe mai dovuto essere ordinato prete! Ma in seminario, conoscono i loro allievi o si accontentano di avere un numero alto di candidati, al di là della qualità? per adesso, questo può bastare, ma serve il bisturi, non l'aspirina o gli antibiotici!

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  7. Noi Crediamo sempre nel giudizio di Dio!
    Ma, sopratutto in questo caso, è giunto il momento che ci sia anche una giustizia civile, proprio perchè persone che hanno lo scopo di educare ed evangelizzare non possono rovinare la vita di indifesi bambini!

    Viva Cristo Re, il Re dei re!

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  8. Si dice: ma sono pochi quelli che lo hanno fatto.
    Si dice: la chiesa non può fare niente per cancellare il passato. Si dice: la chiesa ha fatto il possibile in passato (tranne denunciare alla polizia i presunti responsabili).
    E si conclude: Che cosa volete ancora? Ma non è chiaro che si vuole un futuro (e non un passato) migliore? e non é ciaro che per renderlo tale bisogna affermare che la chiesa denunzierà alla polizia il presunto colpevole non appena dovesse venire a conoscenza (anche in confessione) della "notitia criminis"? Non e' chiaro che é un crimine (e dei peggiori, come dice il vangelo)?
    La cosa dovrebbe essere chiara "a prescindere" ed ogni altra considerazione dovrebbe passare in secondo ordine, specialmente in una organizzazione come La Chiesa, che o è morale o non è niente.
    Perché la gerarchia non lo ha gridato con forza in passato e perché non lo grida adesso per il futuro? Tutta la gerarchia, nessuno escluso, a cominciare dal Papa! Altrimenti tutta l'organizzazione non sarà mai più credibile!

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  9. IN QUESTO MOMENTO DI CAOS MEDIATICO E GIORNALISTICO CONTRO LA CHIESA E SOPRATTUTTO CONTRO IL PAPA.
    VOGLIO ESPRIMERE LA MIA SOLIDARIETA' A FAVORE DEL PAPA, CHE SI E' SCHIERATO APERTAMENTE E FERMAMENTE CONTRO LA PEDOFILIA ED E' RIUSCITO CON LA SUA CALMA E LA SUA DOLCEZZA A GRIDARE (E SPERO A FARSI CAPIRE) CONTRO QUELLE PERSONE CHE FANNO SCHIFO SIA CHE SI TRATTI DI VESCOVI , PRETI E SOPRATTUTTO PERSONE "NORMALI" DICIAMO "PERBENE" (PER ME : DEI MAIALI SCHIFOSI) CHE NON MERITANO DI ESSERE CHIAMATI UOMINI : PER QUELLO SCHIFOSO GESTO COMMESSO(ABUSO SU MINORE) E PER IL CORAGGIO (SE COSI' SI PUO' CHIAMARE) DI QUELLO CHE RACCONTANO PER GIUSTIFICARSI E FARSI GIUSTIFICARE DALLA GENTE .
    QUELLO CHE ORA CI VUOLE (E CHE IO HO SEMPRE CERCATO) E' CHIAREZZA E SINCERITA' DA PARTE DI TUTTI , SOPRATTUTTO QUANDO DOBBIAMO
    AFFRONTARE QUESTE BRUTTE SITUAZIONI, RICORDANDOCI CHE ABBIAMO DAVANTI DEI MINORI, DEI BAMBINI INNOCENTI TANTO ACCLAMATI DA
    NOSTRO SIGNORE .
    SCUSATE IL MIO SFOGO ,MA E' UNA FERITA CHE PORTO DENTRO, CHE PORTIAMO DENTRO IO E MIA MOGLIE CHE ABBIAMO DOVUTO TOCCARE CON MANO E ASSISTERE NOSTRA FIGLIA PER UNA BRUTTA E SCHIFOSA ESPERIENZA SUBITA.
    VI SALUTO GIUSEPPE

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  10. Queste linee guida sono un clamoroso FALSO, infatti il documento non riporta data, nessun vescovo ha ricevuto tale documento (infatti nessun pedofilo è stato denunciato o ridotto allo stato laicale dalle gerarchie ecclesiastiche), il documento avrebbe scagionato ratzinger dalla citazione in giudizio per ostruzione alla giustizia riguardo il de delictis gravioribus e invece dice di averlo tenuto degreto fino ad oggi.
    Ma chi volete prendere in giro?

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  11. Sono d'accordo con Paolo Bologna, tutto ciò che oggi appare a posteriori, crea ulteriore sconforto sul blog si leggono possibili responsabilità del suo predecessore. Dovendo espimere una opinione in merito, tutto appare come una sterile difesa d'ufficio.
    Chi abbia delle effettive responsabilità anche solo per avere girato il capo, deve potere essere allontanato dalla chiesa e denunciato, solo così la chiesa potrà tornare ad essere La risposta effettiva ai credenti scettici sulla vicenda ed ancora capaci di comprendere

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  12. solo a titolo informativo.. per quell iche dicono che questo documento dimostri la pregressa non volontà di nascondere il reato di pedofilia all'interno della Chiesa da parte dei suoi più alti 'funzionari'.. riporto le parole espresse dal SEGRETARIO DI STATO VATICANO MONS. TARCISO BERTONE.. solo 10 anni fa.. PAROLE PUBBLICATE SU UN INTERVISTA AL MENSILE CATTOLICO 30 GIORNI.

    poi ognuno si può fare la propria idea.

    Mons. Tarcisio Bertone in un'intervista al mensile cattolico 30 giorni a pochi mesi dall'emanazione della lettera De delictis gravioribus (cfr. sezione seguente), di cui era cofirmatario:

    « ...Giornalista: A queste nuove Norme, soprattutto da parte laica, è stata fatta una obiezione. Perché un vescovo che viene a conoscenza del comportamento di un proprio sacerdote, delittuoso per la Chiesa ma anche per l'autorità civile, non ne deve informare la magistratura civile?

    Bertone: Le Norme di cui stiamo parlando si trovano all'interno di un ordinamento giuridico proprio, che ha un'autonomia garantita, e non solo nei Paesi concordatari. Non escludo che in particolari casi ci possa essere una forma di collaborazione, qualche scambio di informazioni, tra autorità ecclesiastiche e magistratura. Ma, a mio parere, NON HA FONDAMENTO LA PRETESA CHE UN VESCOVO, ad esempio, SIA OBBLIGATO A RIVOLGERSI ALLA MAGISTRATURA CIVILE PER DENUNCIARE IL SACERDOTE CHE GLI HA CONFIDATO DI AVER COMMESSO IL DELITTO DI PEDOFILIA. Naturalmente la società civile ha l'obbligo di difendere i propri cittadini. Ma deve rispettare anche il "segreto professionale" dei sacerdoti, come si rispetta il segreto professionale di ogni categoria, rispetto che non può essere ridotto al sigillo confessionale, che è inviolabile.

    Giornalista: Eppure si può pensare che tutto ciò che viene detto AL DI FUORI della confessione non rientri nel "segreto professionale" di un sacerdote...

    Bertone: È ovvio che si tratta di due livelli differenti. Ma la questione è stata ben spiegata dal cardinale Ersilio Tonini durante una trasmissione televisiva: se un fedele, un uomo o una donna, non ha più nemmeno la possibilità di confidarsi liberamente, al di fuori della confessione, con un sacerdote per avere dei consigli perché HA PAURA CHE QUESTO SACERDOTE LO POSSA DENUNCIARE; se un sacerdote non può fare lo stesso con il suo vescovo perché ha paura anche lui di essere denunciato... allora vuol dire che non c'è più LIBERTA' DI COSCIENZA. »

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