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venerdì 25 gennaio 2013

COMPETENZA SUI SEMINARI TRASFERITA ALLA CONGREGAZIONE PER IL CLERO

Città del Vaticano, 25 gennaio 2013 (VIS). "Ministrorum institutio" è il titolo del Motu proprio con il quale il Santo Padre modifica la Costituzione apostolica "Pastor bonus" (Giovanni Paolo II, 1988) e trasferisce la competenza sui seminari dalla “Congregazione per l’Educazione Cattolica” alla “Congregazione per il Clero”. Di seguito riportiamo ampi estratti del documento.

"La formazione dei sacri ministri fu tra le principali preoccupazioni dei Padri del Concilio Ecumenico Vaticano II, che scrissero: 'Il Concilio Ecumenico, ben consapevole che l'auspicato rinnovamento di tutta la Chiesa dipende in gran parte dal ministero sacerdotale animato dallo spirito di Cristo, afferma solennemente l'importanza somma della formazione sacerdotale' (Decreto Optatam totius, 1). In questo contesto, il canone 232 CIC rivendica alla Chiesa il 'diritto proprio ed esclusivo' di provvedere alla formazione di coloro che sono destinati ai ministeri sacri, ciò che avviene di regola nei Seminari".

"Il primo organismo a carattere universale, incaricato di provvedere alla fondazione, al governo ed all’amministrazione dei Seminari, (...) fu l’apposita 'Congregatio Seminariorum', istituita da Benedetto XIII con la Costituzione 'Creditae Nobis' (1725). Essa si estinse con l’andar del tempo e i Seminari continuarono ad essere fatti oggetto di particolari cure da parte della Santa Sede per mezzo della Sacra Congregazione del Concilio (oggi Congregazione per il Clero) od anche della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, e, dal 1906, solo per mezzo di quest’ultima. San Pio X, con la Costituzione apostolica 'Sapienti consilio' (1908), riservò la giurisdizione sui Seminari alla Sacra Congregazione Concistoriale (...). Benedetto XV, con il Motu proprio 'Seminaria clericorum' (1915), creò un nuovo Dicastero, che assunse il nome di 'Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus'. Il Santo Padre motivò la decisione perché preoccupato del numero crescente degli affari e dell’importanza dell’ufficio (...). Il nuovo Dicastero (...) fu accolto nel Codex Iuris Canonici del 1917".

"È significativo rilevare che, durante la redazione del nuovo Codice (1983 n.d.r.), si sia discusso circa l’opportunità di conservare la medesima disposizione, ma, alla fine, sembrò più opportuno premettere l’intera normativa, come introduzione, alla trattazione sui chierici. Quindi le norme e le direttive sui Seminari sono state inserite (...), con l’appropriata denominazione 'La formazione dei Chierici'. (...) Il Concilio Ecumenico Vaticano II ricorda nuovamente che: 'i Seminari maggiori sono necessari per la formazione sacerdotale' (...).

Quindi i Seminari rientrano, secondo il Concilio Ecumenico Vaticano II e il Codice di Diritto Canonico del 1983, nell’ambito della 'formazione dei Chierici', che per essere vera ed efficace deve saldare la formazione permanente con la formazione seminaristica (...) come ha affermato il mio venerato predecessore, il beato Giovanni Paolo II, nell’Esortazione apostolica 'Pastores dabo vobis' (1992): 'È di particolare importanza avvertire e rispettare l’intrinseco legame che esiste tra la formazione precedente l’ordinazione e quella successiva. Se, infatti, ci fosse una discontinuità o perfino una difformità tra queste due fasi formative, deriverebbero immediatamente gravi conseguenze sull’attività pastorale e sulla comunione fraterna tra i presbiteri, in particolare tra quelli di differente età'".

"Ritengo pertanto opportuno assegnare alla Congregazione per il Clero la promozione e il governo di tutto ciò che riguarda la formazione, la vita e il ministero dei presbiteri e dei diaconi: dalla pastorale vocazionale e la selezione dei candidati ai sacri Ordini, inclusa la loro formazione umana, spirituale, dottrinale e pastorale nei Seminari e negli appositi centri per i diaconi permanenti, fino alla loro formazione permanente, incluse le condizioni di vita e le modalità di esercizio del ministero e la loro previdenza e assistenza sociale".

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