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venerdì 13 maggio 2011

NOTA SULLA NUOVA ISTRUZIONE "UNIVERSAE ECCLESIAE"

CITTA' DEL VATICANO, 13 MAG. 2011 (VIS). Riportiamo di seguito la Nota del Padre Federico Lombardi, S.I., Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, che sintetizza la nuova Istruzione "Universale Ecclesiae" relativa all'applicazione del Motu proprio "Summorum Pontificum".

  L'Istruzione sull'applicazione del Motu proprio "Summorum Pontificum" (del 7 luglio 2007, entrato in vigore il 14 settembre 2007) è stata approvata dal Papa Benedetto XVI l'8 aprile scorso e porta la data del 30 aprile, memoria liturgica di San Pio V, Papa.

  L'Istruzione, in base alle prime parole del testo latino, viene denominata "Universae Ecclesiae" ed è della Pontificia Commissione "Ecclesia Dei", a cui il Papa aveva affidato - fra l'altro - il compito di vigilare sull'osservanza e l'applicazione del Motu proprio. Perciò essa porta la firma del suo Presidente, Cardinale William Joseph Levada, e del Segretario, Monsignor Guido Pozzo.

  Il documento è stato inviato a tutte le Conferenze Episcopali nelle settimane scorse. Ricordiamo che "le istruzioni rendono chiare le disposizioni delle leggi e sviluppano e determinano i procedimenti nell'eseguirle" (CIC, can.34). Come viene detto al n.12, l'Istruzione è emanata "con l'animo di garantire la corretta interpretazione e la retta applicazione" del Motu proprio "Summorum Pontificum".

  Era naturale che alla legge contenuta nel Motu proprio seguisse l'Istruzione sulla sua applicazione. Il fatto che ciò avvenga ora a più di tre anni di distanza si spiega facilmente ricordando che nella Lettera con cui il Papa accompagnava il Motu proprio diceva esplicitamente ai Vescovi: "Vi invito a scrivere alla Santa Sede, tre anni dopo l'entrata in vigore di questo Motu proprio. Se veramente fossero venute alla luce serie difficoltà, potranno essere cercate vie per trovare rimedio". L'Istruzione porta quindi in sé anche il frutto della verifica triennale dell'applicazione della legge, che era stata prevista fin dall'inizio".

  Il documento presenta un linguaggio semplice e di facile lettura. La sua Introduzione (nn.1-8) ricorda brevemente la storia del Messale Romano fino all'ultima edizione di Giovanni XXIII, nel 1962, e al nuovo Messale approvato da Paolo VI nel 1970, a seguito della riforma liturgica del Concilio Vaticano II, e ribadisce il principio fondamentale che si tratta di "due forme della Liturgia Romana, definite rispettivamente extraordinaria e ordinaria e: si tratta di due usi dell'unico Rito romano, che si pongono uno accanto all'altro. L'una e l'altra forma sono espressione della stessa lex orandi della Chiesa. Per il suo uso venerabile e antico, la forma extraordinaria deve essere conservata con il debito onore" (n.6).

  Si ribadisce anche la finalità del Motu proprio, articolandola nei seguenti tre punti: a) offrire a tutti i fedeli la Liturgia Romana nell'uso più antico, considerata tesoro prezioso da conservare; b) garantire e assicurare realmente, a quanti lo domandano, l'uso della forma extraordinaria; c) favorire la riconciliazione in seno alla Chiesa (cfr n.8).

Una breve Sezione del documento (nn.9-11) ricorda i compiti e i poteri della Commissione "Ecclesia Dei", a cui il Papa "ha conferito potestà ordinaria vicaria" nella materia. Ciò comporta tra l'altro due conseguenze molto importanti. Anzitutto, essa può decidere sui ricorsi che le vengano presentati contro eventuali provvedimenti di vescovi o altri ordinari, che sembrino in contrasto con le disposizioni del Motu proprio (ferma restando la possibilità di impugnare ulteriormente le decisioni della Commissione stessa presso il Tribunale supremo della Segnatura Apostolica). Inoltre, spetta alla Commissione, con l'approvazione della Congregazione per il Culto Divino, curare l'eventuale edizione dei testi liturgici per la forma extraordinaria del Rito romano (nel seguito del documento si auspica, ad esempio, l'inserimento di nuovi santi e di nuovi prefazi).

  La parte propriamente normativa del documento (nn.12-35) contiene 23 brevi punti su diversi argomenti.

  Si ribadisce la competenza dei Vescovi diocesani per l'attuazione del Motu proprio, ricordando che in caso di controversia circa la celebrazione nella forma extraordinaria giudicherà la Commissione "Ecclesia Dei".

  Si chiarisce il concetto di coetus fidelium (cioè "gruppo di fedeli") stabiliter existens ("stabile") che desidera di poter assistere alla celebrazione in forma extraordinaria. Pur lasciando alla saggia valutazione dei pastori la valutazione del numero di persone necessario per costituirlo, si precisa che esso non deve essere necessariamente costituito da persone appartenenti a una sola parrocchia, ma può risultare da persone che confluiscono da diverse parrocchie o addirittura da diverse diocesi. Sempre tenendo conto del rispetto delle esigenze pastorali più ampie, l'Istruzione propone uno spirito di "generosa accoglienza" verso i gruppi di fedeli che richiedano la forma extraordinaria o i sacerdoti che chiedano di celebrare occasionalmente in tal forma con alcuni fedeli.

  Molto importante è la precisazione (n.19) secondo cui i fedeli che chiedono la celebrazione in forma extraordinaria "non devono in alcun modo sostenere o appartenere a gruppi che si manifestino contrari alla validità o legittimità della forma ordinaria"  e/o all'autorità del Papa come Pastore Supremo della Chiesa universale. Ciò sarebbe infatti in palese contraddizione con la finalità di "riconciliazione" del Motu proprio stesso.

  Importanti indicazioni sono date anche circa il "sacerdote idoneo" alla celebrazione in forma extraordinaria. Naturalmente egli non deve avere impedimenti dal punto di vista canonico, deve conoscere sufficientemente bene il latino e conoscere il rito da celebrare. Si incoraggiano perciò i vescovi a rendere possibile nei seminari una formazione adeguata a tal fine, e si indica la possibilità di ricorrere, se mancano altri sacerdoti idonei, alla collaborazione dei sacerdoti degli Istituti eretti dalla Commissione "Ecclesia Dei" (che usano normalmente la forma extraordina¬ria).

  L'Istruzione ribadisce come ogni sacerdote sia secolare sia religioso abbia licenza di celebrare la Messa "senza popolo" nella forma extraordinaria se lo desidera. Perciò, se non si tratta di celebrazioni con il popolo, i singoli religiosi non hanno bisogno del permesso dei superiori.

  Seguono - sempre per quanto riguarda la forma extraordinaria - norme relative alle regole liturgiche e all'uso di libri liturgici (come il Rituale, il Pontificale, il Cerimoniale dei vescovi), alla possibilità di usare la lingua vernacola per le letture (a complemento di quella latina, o anche in alternativa nelle "Messe lette"), alla possibilità per i chierici di usare il Breviario precedente alla riforma liturgica, alla possibilità di celebrare il Triduo Sacro nella Settimana Santa per i gruppi di fedeli che chiedono il rito antico. Per quanto riguarda le ordinazioni sacre, l'uso dei libri liturgici più antichi è permesso solo negli Istituti che dipendono dalla Commissione "Ecclesia Dei".

  A lettura compiuta, rimane l'impressione di un testo di grande equilibrio, che intende favorire - secondo l'intenzione del Papa - il sereno uso della liturgia precedente alla riforma da parte di sacerdoti e fedeli che ne sentano il sincero desiderio per il loro bene spirituale; anzi, che intende garantire la legittimità e l'effettività di tale uso nella misura del ragionevolmente possibile. Allo stesso tempo il testo è animato da fiducia nella saggezza pastorale dei vescovi, e insiste molto fortemente sullo spirito di comunione ecclesiale che deve essere presente in tutti - fedeli, sacerdoti, vescovi - affinché la finalità di riconciliazione, così presente nella decisione del Santo Padre, non venga ostacolata o frustrata, ma favorita e raggiunta.
OP/                                             VIS 20110513 (1160)

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