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venerdì 4 febbraio 2011

PLENARIA SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

CITTA' DEL VATICANO, 4 FEB. 2011 (VIS). Questa mattina Benedetto XVI ha ricevuto i partecipanti alla Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. “Questa è la prima opportunità di incontrare il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica dopo la promulgazione della Lex propria” – ha rilevato il Papa – “che ho sottoscritto il 21 giugno 2008. Proprio nel corso della preparazione di tale legge emerse il desiderio dei Membri della Segnatura di poter dedicare - nella forma comune ad ogni Dicastero della Curia Romana (...) una Congregatio plenaria periodica alla promozione della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa”.

“La funzione di codesto Tribunale” – ha affermato il Pontefice – “non si esaurisce nell’esercizio supremo della funzione giudiziale, ma conosce anche come suo ufficio, nell’ambito esecutivo, la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nel Corpo ecclesiale (...). Si tratta di un’opera coordinata e paziente, volta soprattutto a fornire ai fedeli un’amministrazione della giustizia retta, pronta ed efficiente, come chiedevo, in relazione alle cause di nullità matrimoniale, nell’Esortazione Apostolica Postsinodale ‘Sacramentum caritatis’”.

“In quell’occasione non mancavo di riferirmi all’istruzione ‘Dignitas connubii’” – ha ricordato il Papa – “che fornisce ai Moderatori e ai ministri dei tribunali, sotto la forma di vademecum, le norme necessarie perché le cause di nullità matrimoniali siano trattate e definite nel modo più celere e sicuro. Ad assicurare che i tribunali ecclesiastici siano presenti nel territorio e che il loro ministero sia adeguato alle giuste esigenze di celerità e di semplicità cui i fedeli hanno diritto nella trattazione delle loro cause, è volta l’attività di codesta Segnatura Apostolica”.Giustifica

“La vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia sarebbe però carente se non comprendesse anche la funzione di tutela della retta giurisprudenza. (...) Incoraggio, pertanto, anche la riflessione, che vi impegnerà in questi giorni, sulla retta giurisprudenza da proporre ai tribunali locali in materia di ‘error iuris’ quale motivo di nullità matrimoniale”.

“Codesto Supremo Tribunale è altresì impegnato in un altro ambito delicato dell’amministrazione della giustizia, che gli fu affidato dal Servo di Dio Paolo VI; la Segnatura conosce, infatti, le controversie sorte per un atto della potestà amministrativa ecclesiastica e ad essa deferite tramite ricorso legittimamente proposto avverso atti amministrativi singolari emanati o approvati da Dicasteri della Curia Romana. È questo un servizio di primaria importanza: la predisposizione di strumenti di giustizia - dalla pacifica composizione delle controversie sino alla trattazione e definizione giudiziale delle medesime - costituisce l’offerta di un luogo di dialogo e di ripristino della comunione nella Chiesa”.

“Se è vero, infatti che l’ingiustizia va affrontata anzitutto con le armi spirituali della preghiera, della carità, del perdono e della penitenza” – ha affermato il Pontefice – “tuttavia non si può escludere, in alcuni casi, l’opportunità e la necessità che essa sia fronteggiata con gli strumenti processuali. Questi costituiscono, anzitutto, luoghi di dialogo, che talvolta conducono alla concordia e alla riconciliazione”.

“Negli altri casi, quando cioè non sia possibile comporre la controversia pacificamente, lo svolgimento del processo contenzioso amministrativo comporterà la definizione giudiziale della controversia: anche in questo caso l’attività del Supremo Tribunale mira alla ricostituzione della comunione ecclesiale, ossia al ristabilimento di un ordine oggettivo conforme al bene della Chiesa”.

“La giustizia, che la Chiesa persegue attraverso il processo contenzioso amministrativo” – ha concluso il Santo Padre – “può essere considerata quale inizio, esigenza minima e insieme aspettativa di carità, indispensabile ed insufficiente nello stesso tempo, se rapportata alla carità di cui la Chiesa vive. Nondimeno il Popolo di Dio pellegrinante sulla terra non potrà realizzare la sua identità di comunità di amore se in esso non si avrà riguardo alle esigenze della giustizia”.
AC/ VIS 20110204 (600)

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