Città
del Vaticano, 9 ottobre 2013
(VIS). L'Arcivescovo Dominique Mamberti, Segretario per i Rapporti
con gli Stati, approfondendo il contenuto della nuova legge sulle
norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione
finanziaria, ricorda che una prima e consistente parte della legge è
dedicata alle Misure contro il riciclaggio e il finanziamento del
terrorismo "che si sviluppa nel dettaglio dei soggetti
obbligati, nelle attività di valutazione dei rischi, nelle
prescrizioni concernenti l’adeguata verifica delle controparti
(...) e nella disciplina del trasferimento internazionale di fondi".
"Particolare
attenzione - prosegue l'Arcivescovo Mamberti - viene dedicata alla
segnalazione delle attività sospette, che i soggetti obbligati sono
tenuti ad effettuare nei confronti dell’Autorità di Informazione
Finanziaria (...). Qualora poi vi sia un fondato motivo di sospettare
un’attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
l’Autorità di Informazione Finanziaria trasmette un circostanziato
rapporto al Promotore di giustizia ed ha anche la possibilità di
sospendere l’esecuzione delle transazioni ed operazioni sospette,
fino a cinque giorni lavorativi".
"Il
sistema di prescrizioni in materia di misure contro il riciclaggio ed
il finanziamento del terrorismo è poi completato dall’attribuzione,
sempre all’Autorità di Informazione Finanziaria, di un generale
potere di vigilanza circa l’attuazione delle misure stabilite dalla
legge a carico dei soggetti obbligati, nonché da un articolato
sistema di sanzioni amministrative che possono essere irrogate dalla
stessa Autorità, ovvero nei casi più gravi dal Presidente del
Governatorato, previa raccomandazione da parte dell’Autorità di
Informazione Finanziaria".
"Un
ambito rilevante della disciplina introdotta con la Legge N. XVIII è
quello contenuto nel titolo relativo alla Vigilanza prudenziale degli
enti che svolgono professionalmente un’attività di natura
finanziaria, ovvero che (...) svolgono abitualmente in nome e per
conto di terzi un’attività finanziaria in forma economica
organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o
servizi. L’introduzione di questa peculiare funzione (...) risponde
ad una specifica raccomandazione della Divisione Moneyval del
Consiglio d’Europa e la Legge N. XVIII ne detta la disciplina
stabilendo in proposito un diffuso potere di regolamentazione della
materia da parte dell’Autorità di Informazione Finanziaria".
Riferendosi
alle Misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale, l'Arcivescovo spiega che: "Nei confronti dei
soggetti iscritti nella lista vigono automaticamente i divieti di
fornitura di beni, risorse economiche e servizi finanziari, e
l’Autorità di Informazione Finanziaria dispone immediatamente il
blocco preventivo dei loro beni e risorse, informandone i soggetti
che svolgono attività finanziarie. Misure cautelari possono inoltre
essere adottate anche nei confronti dei soggetti che non sono ancora
iscritti nella lista, sempre che però sussistano fondati motivi per
ritenere che un soggetto minacci la pace e la sicurezza
internazionale e purché entro il termine di 15 giorni il soggetto
sia iscritto nella lista".
Relativamente
alle disposizioni della Legge N. XVIII che riguardano ancora la
disciplina del Trasporto transfrontaliero di denaro contante, in
entrata o in uscita dallo Stato, per un importo pari o superiore a
10.000 euro, e le norme in materia di Informazione e cooperazione, il
Presule sottolinea che un "ruolo centrale è attribuito
all’Autorità di Informazione Finanziaria che collabora e scambia
informazioni sia con le altre autorità della Santa Sede e dello
Stato della Città del Vaticano, sia con le autorità analoghe di
altri Stati, a condizioni di reciprocità e sulla base di protocolli
di intesa".
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