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mercoledì 9 ottobre 2013

ARCIVESCOVO MAMBERTI: LEGGE XVIII EFFICACE STRUMENTO CONTRO IL RICICLAGGIO E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Città del Vaticano, 9 ottobre 2013 (VIS). L'Arcivescovo Dominique Mamberti, Segretario per i Rapporti con gli Stati, approfondendo il contenuto della nuova legge sulle norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, ricorda che una prima e consistente parte della legge è dedicata alle Misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo "che si sviluppa nel dettaglio dei soggetti obbligati, nelle attività di valutazione dei rischi, nelle prescrizioni concernenti l’adeguata verifica delle controparti (...) e nella disciplina del trasferimento internazionale di fondi".

"Particolare attenzione - prosegue l'Arcivescovo Mamberti - viene dedicata alla segnalazione delle attività sospette, che i soggetti obbligati sono tenuti ad effettuare nei confronti dell’Autorità di Informazione Finanziaria (...). Qualora poi vi sia un fondato motivo di sospettare un’attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l’Autorità di Informazione Finanziaria trasmette un circostanziato rapporto al Promotore di giustizia ed ha anche la possibilità di sospendere l’esecuzione delle transazioni ed operazioni sospette, fino a cinque giorni lavorativi".

"Il sistema di prescrizioni in materia di misure contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo è poi completato dall’attribuzione, sempre all’Autorità di Informazione Finanziaria, di un generale potere di vigilanza circa l’attuazione delle misure stabilite dalla legge a carico dei soggetti obbligati, nonché da un articolato sistema di sanzioni amministrative che possono essere irrogate dalla stessa Autorità, ovvero nei casi più gravi dal Presidente del Governatorato, previa raccomandazione da parte dell’Autorità di Informazione Finanziaria".

"Un ambito rilevante della disciplina introdotta con la Legge N. XVIII è quello contenuto nel titolo relativo alla Vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria, ovvero che (...) svolgono abitualmente in nome e per conto di terzi un’attività finanziaria in forma economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. L’introduzione di questa peculiare funzione (...) risponde ad una specifica raccomandazione della Divisione Moneyval del Consiglio d’Europa e la Legge N. XVIII ne detta la disciplina stabilendo in proposito un diffuso potere di regolamentazione della materia da parte dell’Autorità di Informazione Finanziaria".

Riferendosi alle Misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, l'Arcivescovo spiega che: "Nei confronti dei soggetti iscritti nella lista vigono automaticamente i divieti di fornitura di beni, risorse economiche e servizi finanziari, e l’Autorità di Informazione Finanziaria dispone immediatamente il blocco preventivo dei loro beni e risorse, informandone i soggetti che svolgono attività finanziarie. Misure cautelari possono inoltre essere adottate anche nei confronti dei soggetti che non sono ancora iscritti nella lista, sempre che però sussistano fondati motivi per ritenere che un soggetto minacci la pace e la sicurezza internazionale e purché entro il termine di 15 giorni il soggetto sia iscritto nella lista".

Relativamente alle disposizioni della Legge N. XVIII che riguardano ancora la disciplina del Trasporto transfrontaliero di denaro contante, in entrata o in uscita dallo Stato, per un importo pari o superiore a 10.000 euro, e le norme in materia di Informazione e cooperazione, il Presule sottolinea che un "ruolo centrale è attribuito all’Autorità di Informazione Finanziaria che collabora e scambia informazioni sia con le altre autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, sia con le autorità analoghe di altri Stati, a condizioni di reciprocità e sulla base di protocolli di intesa".


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