Città
del Vaticano, 26 giugno 2013
(VIS). Di seguito pubblichiamo il Chirografo del Santo Padre
Francesco, con il quale il Pontefice istituisce una Pontificia
Commissione Referente sull'Istituto per le Opere di Religione:
"Con
Chirografo del primo marzo 1990, il Beato Giovanni Paolo II eresse
con personalità giuridica pubblica l'Istituto per le Opere di
Religione, dando una nuova configurazione all’Istituto e
conservandone il nome e le finalità. Nella medesima prospettiva,
tenendo conto che Egli volle meglio adeguare le strutture e le
attività dell’Istituto alle esigenze dei tempi; seguendo l’invito
del Nostro Predecessore Benedetto XVI di consentire ai principi del
Vangelo di permeare anche le attività di natura economica e
finanziaria; sentito il parere di diversi Cardinali e altri fratelli
nell'Episcopato, nonché di altri collaboratori, e alla luce della
necessità di introdurre riforme nelle Istituzioni che danno ausilio
alla Sede Apostolica, Noi abbiamo deciso di istituire una Commissione
Referente sull’Istituto per le Opere di Religione che raccolga
puntuali informazioni sulla posizione giuridica e sulle varie
attività dell’Istituto al fine di consentire, qualora necessario,
una migliore armonizzazione del medesimo con la missione universale
della Sede Apostolica. La Commissione svolge i propri compiti a norma
del presente Chirografo e delle Nostre disposizioni operative.
1.
La Commissione è composta da un minimo di cinque Membri tra cui un
Presidente che ne è il rappresentante legale, un Coordinatore che ha
poteri ordinari di delegato e agisce nel nome e per conto della
Commissione nella raccolta di documenti, dati e informazioni
necessari, nonché un Segretario che coadiuva i membri e custodisce
gli atti.
2.
La Commissione è dotata di poteri e facoltà adeguati allo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali entro i limiti
stabiliti dal presente Chirografo e le norme dell’ordinamento
giuridico. La Commissione raccoglie documenti, dati e informazioni
necessari allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il
segreto d’ufficio e le altre eventuali restrizioni stabiliti
dall’ordinamento giuridico non inibiscono o limitano l’accesso
della Commissione a documenti, dati e informazioni, fatte salve le
norme che tutelano l’autonomia e l’indipendenza delle Autorità
che svolgono attività di vigilanza e regolamentazione dell’Istituto,
le quali rimangono in vigore.
3.
La Commissione è dotata delle risorse umane e materiali adeguate
alle sue funzioni istituzionali. Qualora sia utile, si avvale di
collaboratori e consulenti.
4.
Il governo dell’Istituto continua a operare a norma del Chirografo
che lo erige, salvo ogni Nostra diversa disposizione.
5.
La Commissione si serve della sollecita collaborazione degli Organi
dell’Istituto, nonché del suo intero personale. Inoltre, i
Superiori, i Membri e gli Officiali dei Dicasteri della Curia Romana
e gli altri enti ad essa collegati, nonché dello Stato della Città
del Vaticano, collaborano parimenti con la Commissione. La
Commissione si serve anche della collaborazione di altri soggetti,
spontaneamente o su richiesta.
6.
La Commissione Ci tiene informati delle proprie attività nel corso
dei suoi lavori.
7.
La Commissione Ci consegna gli esiti del proprio lavoro, nonché
l’intero suo archivio, in modo tempestivo alla conclusione dei
lavori.
8.
L’attività della Commissione decorre dalla data del presente
Chirografo.
9.
Sarà reso noto lo scioglimento della Commissione.
Dato
in Vaticano il 24 giugno 2013, primo anno del mio Pontificato".
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