Inizio - VIS Vaticano - Ricevere VIS - Contattaci - Calendario VIS

Il Vatican Information Service (VIS), istituito nell'ambito della Sala Stampa della Santa Sede, è un bollettino telematico che diffonde notizie relative all'attività magistrale e pastorale del Santo Padre e della Curia Romana...

ultime 5 notizie

VISnews anche in Twitter Anche in YouTube

giovedì 22 luglio 2010

“GLI AMICI DI GESÙ”: NUOVO LIBRO DEL PAPA PER BAMBINI

CITTA' DEL VATICANO, 22 LUG. 2010 (VIS). “Gli amici di Gesù” è intitolato il nuovo libro di Benedetto XVI, destinato ad un pubblico di bambini e ragazzi, nel quale il Papa racconta la storia dei dodici Apostoli e di San Paolo.

Il volume di 48 pagine, illustrato dall’artista italiano Franco Vignazia e pubblicato dalla Casa Editrice "Piccola Casa Editrice", raccoglie brani tratti dalle catechesi delle Udienze Generali, come si legge nel quotidiano della Santa Sede “L’Osservatore Romano”.

L’introduzione è firmata dal sacerdote spagnolo Julián Carrón, Presidente della Fraternità Comunione e Liberazione.

“C’è un piccolo gruppo di uomini che un giorno, duemila anni fa” - scrive Padre Carrón – “incontrò un giovane che camminava per le strade della Galilea, in Medio Oriente. Ognuno aveva il proprio lavoro e la propria famiglia, ma ci fu un istante in cui tutta la loro vita cambiò. Si chiamavano Andrea e Giovanni, Pietro, Matteo, Tommaso... Erano dodici e noi oggi li conosciamo come gli ‘apostoli’. (...) A essi va aggiunto Paolo” che “da persecutore dei cristiani divenne il più grande testimone di Gesù”.

“Il Papa ci prende per mano” – spiega Padre Carrón – “e ci accompagna a scoprire chi erano i primi compagni di Cristo, come lo incontrarono e come furono conquistati da Lui fino a decidere di non abbandonarlo mai più”.
.../ VIS 20100722 (230)

mercoledì 21 luglio 2010

ALTRI ATTI PONTIFICI

CITTA' DEL VATICANO, 21 LUG. 2010 (VIS). Il Santo Padre:

- Ha eretto la Diocesi di Karonga (Malawi), con territorio dismembrato dalla Diocesi di Mzuzu, rendendola suffraganea della Sede Metropolitana di Blantyre.

- Ha nominato il Reverendo Martin Anwel Mtumbuka, primo Vescovo di Karonga (superficie: 14:000; popolazione: 400.000; cattolici: 61.000; sacerdoti: 15; religiosi: 45), Malawi. Il Vescovo eletto è nato nel 1957 a Majimbula Villane (Malawi) ed è stato ordinato sacerdote nel 1988. È stato finora Vice-Cancelliere dell’Università Cattolica del Malati.
ECE:NER/ VIS 20100721 (90)

IN MEMORIAM

CITTA' DEL VATICANO, 21 LUG. 2010 (VIS). Di seguito riportiamo i dati relativi ai Presuli mancati nelle ultime settimane:

- Il Vescovo Francisco Claver, S.I., emerito di Malaybalay (Filippine), il 1° luglio, all’età di 81 anni.

- Il Vescovo Clément Guillon, C.I.M., emerito di Quimper (Francia), il 9 luglio, all’età di 78 anni.

- Il Vescovo Stanislaus Tobias Magombo, Ausiliare di Lilongwe (Malawi), il 6 luglio, all’età di 42 anni.

- Il Vescovo Bernardino Rivera Alvarez, O.F.M., già Ausiliare di Potosí (Bolivia), l’11 luglio, all’età di 85 anni.
.../ VIS 20100721 (90)

martedì 20 luglio 2010

ALTRI ATTI PONTIFICI

CITTA' DEL VATICANO, 20 LUG. 2010 (VIS). Il Santo Padre ha nominato il Reverendo Carlos Manuel Escribano Subías, Vescovo della Diocesi di Teruel y Albarracín (superficie:11.867; popolazione: 94.150; cattolici: 90.375; sacerdoti: 128; religiosi: 146), Spagna. Il Vescovo eletto è nato a Carballo (Spagna) nel 1964, ed è stato ordinato sacerdote nel 1996. È stato finora Parroco e Vicario Episcopale in Zaragoza (Spagna).
NER/                                    VIS 20100720 (70)

lunedì 19 luglio 2010

PAROLA DI DIO È ETERNA E DÀ SENSO NOSTRO AGIRE QUOTIDIANO

CITTA' DEL VATICANO, 18 LUG. 2010 (VIS). Alle ore 12:00 di questa mattina, il Papa si è affacciato al balcone del Cortile interno del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove trascorre un periodo di riposo, per recitare l’Angelus con i fedeli e i pellegrini presenti.

Nell’introdurre la preghiera mariana, il Papa ha presentato alcune riflessioni sul Vangelo di questa domenica che narra la visita di Gesù a casa di Marta e Maria, sorelle di Lazzaro. La prima è indaffarata nel rendere l’ospitalità a Gesù e rimprovera la sorella che invece di aiutarla siede ai piedi del Signore e lo ascolta rapita.

Il Santo Padre, nel citare le parole del testo di San Luca: "Marta, Marta – e questo nome ripetuto esprime l’affetto –, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta" (10,41-42)”, spiega: “La parola di Cristo è chiarissima: nessun disprezzo per la vita attiva, né tanto meno per la generosa ospitalità; ma un richiamo netto al fatto che l’unica cosa veramente necessaria è un’altra: ascoltare la Parola del Signore; e il Signore in quel momento è lì, presente nella Persona di Gesù! Tutto il resto passerà e ci sarà tolto, ma la Parola di Dio è eterna e dà senso al nostro agire quotidiano”.

“Questa pagina di Vangelo è quanto mai intonata al tempo delle ferie” – ha detto il Papa – “perché richiama il fatto che la persona umana deve sì lavorare, impegnarsi nelle occupazioni domestiche e professionali, ma ha bisogno prima di tutto di Dio, che è luce interiore di Amore e di Verità. Senza amore, anche le attività più importanti perdono di valore, e non danno gioia. Senza un significato profondo, tutto il nostro fare si riduce ad attivismo sterile e disordinato”.

“E chi ci dà l’Amore e la Verità, se non Gesù Cristo? Impariamo dunque, fratelli, ad aiutarci gli uni gli altri, a collaborare, ma prima ancora a scegliere insieme la parte migliore, che è e sarà sempre il nostro bene più grande”.
ANG/ VIS 20100719 (360)

ALTRI ATTI PONTIFICI

CITTA' DEL VATICANO, 17 LUG. 2010 (VIS). Il Santo Padre ha nominato l’Arcivescovo Francis Assisi Chullikatt, Osservatore Permanente della Santa Sede presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.). È stato finora Nunzio Apostolico in Iraq e in Giordania.
NN/ VIS 20100719 (50)

venerdì 16 luglio 2010

POPULORUM PROGRESSIO ESAMINA 230 PROGETTI


CITTA' DEL VATICANO, 16 LUG. 2010 (VIS). Dal 20 al 23 luglio avrà luogo, nella città di Santo Domingo (Repubblica Dominicana), la riunione annuale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Populorum Progressio”, al fine di deliberare il finanziamento di progetti in favore delle comunità indigene, meticcie ed afroamericane contadine dell'America Latina e dei Caraibi.
Membri del Consiglio sono: il Cardinale Paul Josef Cordes, Presidente della Fondazione e del Pontificio Consiglio Cor Unum; il Cardinale Juan Sandoval Íñiguez, Arcivescovo di Guadalajara (Messico) e Presidente del Consiglio; l’Arcivescovo Edmundo Luis Abastoflor Montero, di La Paz (Bolivia); l’Arcivescovo Alberto Taveira Corrêa, Arcivescovo di Belém do Pará (Brasile), l’Arcivescovo Antonio Arregui Yarza, di Guayaquil (Ecuador); il Vescovo José Luis Astigarraga Lizarralde, Vicario Apostolico di Yurimaguas (Perù); un nuovo membro, nella persona dell’Arcivescovo Óscar Urbina Ortega, di Villavicencio (Colombia); il Monsignor Segundo Tejado Muñoz, Rappresentante del Pontificio Consiglio Cor Unum. Sarà presente all’incontro Monsignor Giovanni Battista Gandolfo, Presidente del Comitato della Conferenza Episcopale Italiana per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo, principale sostenitore della Fondazione. In un Comunicato pubblicato oggi si sottolinea che: “Si tratta della prima occasione in cui il Consiglio di Amministrazione tiene la propria riunione annuale in un paese dei Caraibi, zona geografica ove vi sono importanti nuclei di popolazioni afroamericane e contadine”.
“Giovedì 22 luglio avrà luogo una visita ad Haiti dove la Fondazione finanzia ogni anno un grande numero di progetti, che era già in programma prima del terremoto che ha colpito il paese nel mese di gennaio scorso. La delegazione visiterà i campi degli sfollati, gestiti dalla chiesa cattolica e in uno di essi avrà luogo una celebrazione eucaristica, insieme alla Chiesa in Haiti. Nel pomeriggio, presso la sede della Nunziatura Apostolica, è prevista una riunione con i rappresentanti delle organizzazioni umanitarie presenti nel paese, insieme ad una visita alla sede della Caritas nazionale. In questa occasione, il Presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum, il Cardinale Paul Josef Cordes, a nome del Santo Padre, consegnerà un primo dono di US$ 250.000, che consentirà di dare inizio al progetto di ricostruzione della scuola Saint François de Sales di Port-au-Prince, distrutta dal sisma; recherà inoltre un’offerta, sempre a nome del Santo Padre, destinata a Caritas Haiti”.
“Quest’anno” – segnala il Comunicato – “sono stati presentati 230 progetti, dislocati in 20 diversi paesi, volti a rispondere alle necessità di vari settori: produzione (agricoltura e allevamento, artigianato, microimprese); infrastrutture comunitarie (acqua potabile, latrine, saloni comunitari); educazione (formazione, attrezzature scolastiche, pubblicazioni); sanità (campagne di prevenzione, attrezzature mediche per dispensari); edilizia (centri educativi e sanitari)”.
“Il numero dei progetti presentati per paese è il seguente: Brasile (57), Colombia (41), Perù (21), Haiti (20), Ecuador (19), El Salvador (13), Bolivia (8), Guatemala (8), Cile (7), Argentina (6), Repubblica Dominicana (6), Costa Rica (4), Messico (4), Paraguay (4), Uruguay (3), Venezuela (3), Cuba (2), Panama (2), Antille (1) e Nicaragua (1)”.
CON-CU/ VIS 20100716 (480)

ALTRI ATTI PONTIFICI

CITTA' DEL VATICANO, 16 LUG. 2010 (VIS). Il Santo Padre:
- Ha nominato il Padre José Chittooparambil, C.M.I., Vescovo Eparchiale di Rajkot dei Siro-malabaresi (superficie: 109.950; popolazione: 15.805.000; cattolici: 13.500; sacerdoti: 149; religiosi: 606), India. Il Vescovo eletto è nato nel 1954 a Neeleswaram (India), ha emesso i primi voti nella Congregazione Carmelitani di Maria Immacolata (C.M.I.) nel 1977 ed è stato ordinato sacerdote nel 1985. Finora Superiore della “St.Xavier’s Province” di Rajkot, succede al Vescovo Gregory Karotemprel, C.M.I., del quale il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della medesima Eparchia, presentata per raggiunti limiti d’età.
- Ha accettato la rinuncia all’ufficio di Ausiliare della Diocesi di Pyay (Myanmar), presentata dal Vescovo Gregory Taik Maung, in conformità ai canoni 411 e 401, paragrafo 2, del Codice di Diritto Canonico.
- Ha nominato il Reverendo Camillus Raymond Umoh, Vescovo della Diocesi di Ikot Ekpene (superficie: 2.263; popolazione: 986.032; cattolici: 109.812; sacerdoti: 93; religiosi: 119), Nigeria. Il Vescovo eletto è nato a Nto Iblam (Nigeria) nel 1956 ed è stato ordinato sacerdote nel 1984.
- Ha nominato il Padre Francis Xavier Yu Soo-il, O.F.M., Ordinario Militare in Corea (cattolici: 100.862; sacerdoti: 96; religiosi: 47). Il Vescovo eletto è nato a Nonsan (Corea del Sud) nel 1945, ha emesso i voti perpetui nell’Ordine dei Frati Minori nel 1979 ed è stato ordinato sacerdote nel 1980. È stato finora Vicario nella casa di formazione O.F.M. a Seoul. NER:RE/ VIS 20100716 (240)

giovedì 15 luglio 2010

NORME CONGREGAZIONE DOTTRINA FEDE DELITTI PIÙ GRAVI

CITTA' DEL VATICANO, 15 LUG. 2010 (VIS). La Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato oggi le nuove “Norme sui delitti più gravi”. Di seguito riportiamo una Nota del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Padre Federico Lombardi, S.I., sul significato di tali norme.

  “Nel 2001 il Santo Padre Giovanni Paolo II aveva promulgato un documento di grande importanza, il Motu Proprio ‘Sacramentorum sanctitatis tutela’ che attribuiva alla Congregazio¬ne per la Dottrina della Fede la competenza per trattare e giudicare nell’ambito dell’ordinamen¬to canonico una serie di delitti particolarmente gravi, per i quali la competenza era precedentemente attribuita anche ad altri Dicasteri o non era del tutto chiara”.

  “Il Motu Proprio (la “legge” in senso stretto) era accompagnato da una serie di Norme applicative e procedurali note come ‘Normae de gravioribus delictis’. Nel corso dei nove anni successivi l’esperienza ha naturalmente suggerito l’integrazione e l’aggiornamento di tali Norme, in modo da poter sveltire o semplificare le procedure per renderle più efficaci, o tener conto di nuove problematiche. Ciò è avvenuto principalmente grazie all’attribuzione da parte del Papa di nuove ‘facoltà’ alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che però non erano state integrate organicamente nelle ‘Norme’ iniziali. È ciò che è ora avvenuto, nell’ambito appunto di una revisione sistematica di tali Norme”.

  “I delitti gravissimi a cui si riferiva questa normativa riguardano realtà centrali per la vita della Chiesa, cioè i sacramenti dell’Eucarestia e della Penitenza, ma anche gli abusi sessuali commessi da un chierico con un minore al disotto dei 18 anni di età”.

  “La vasta risonanza pubblica avuta negli anni recenti da quest’ultimo tipo di delitti ha attirato grande attenzione e sviluppato un intenso dibattito sulle norme e procedure applicate dalla Chiesa per il giudizio e la punizione di essi”.

  “È giusto quindi che vi sia piena chiarezza sulla normativa oggi in vigore in questo campo e che questa stessa normativa si presenti in modo organico, così da facilitare l’orientamen¬to di chiunque debba occuparsi di queste materie”.

  “Un primo contributo di chiarificazione - soprattutto ad uso degli operatori dell’informazio¬ne - era stato dato poco tempo fa con la pubblicazione sul Sito Internet della Santa Sede di una sintetica ‘Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali’, ma la pubblicazione delle nuove Norme è tutt’altra cosa, offrendoci un testo giuridico ufficiale aggiornato, valido per tutta la Chiesa”.

  “Per facilitarne la lettura da parte di un pubblico non specialistico, interessato principalmente alla problematica relativa agli abusi sessuali, cerchiamo di metterne in luce alcuni aspetti rilevanti”.

  “Fra le novità introdotte rispetto alle Norme precedenti si devono sottolineare soprattutto quelle intese a rendere le procedure più spedite, come la possibilità di non seguire la ‘via processuale giudiziale’ ma di procedere ‘per decreto extragiudiziale’, o quella di presentare al Santo Padre in circostanze particolari i casi più gravi in vista della dimissione dallo stato clericale”.

  “Un’altra norma intesa a semplificare problemi precedenti e a tener conto dell’evoluzione della situazione nella Chiesa, riguarda la possibilità di avere come membri del personale dei tribunali, o come avvocati o procuratori, non solo più sacerdoti, ma anche laici. Analogamente, per svolgere tali funzioni non è più strettamente necessaria la laurea in diritto canonico, ma la competenza richiesta può essere comprovata anche in altro modo, ad esempio con il titolo di licenza”.

  “Da notare anche il passaggio del termine della prescrizione da dieci a venti anni, restando sempre la possibilità di deroga anche oltre tale periodo”.

  “Significativa la equiparazione ai minori delle persone con limitato uso di ragione, e la introduzione di una nuova fattispecie: la pedopornografia. Questa viene così definita: ‘l’acquisizione, la detenzione o la divulgazione’ compiuta da un membro del clero ‘in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, di immagini pornografiche aventi ad oggetto minori di anni 14’”.

  “Si ripropone la normativa sulla confidenzialità dei processi, a tutela della dignità di tutte le persone coinvolte”.

  “Un punto che non viene toccato, mentre spesso è oggetto di discussione in questi tempi, riguarda la collaborazione con le autorità civili. Bisogna tener conto che le Norme ora pubblicate sono parte dell’ordinamento penale canonico, in sé completo e pienamente distinto da  quello degli Stati”.

  “A questo proposito si può tuttavia far notare quanto scritto nella già ricordata ‘Guida alla comprensione delle procedure’ pubblicata sul Sito della Santa Sede. In tale ‘Guida’ la indicazione: ‘Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte’, è stata inserita nella Sezione dedicata alle ‘Procedure preliminari’. Ciò significa che nella prassi proposta dalla Congregazione per la Dottrina della Fede occorre provvedere per tempo ad ottemperare alle disposizioni di legge vigenti nei diversi Paesi e non nel corso del procedimento canonico o successivamente ad esso”.

  “La pubblicazione odierna delle Norme dà un grande contributo alla chiarezza e alla certezza del diritto in un campo in cui la Chiesa è fortemente impegnata oggi a procedere con rigore e con trasparenza, così da rispondere pienamente alle giuste attese di tutela della coerenza morale e della santità evangelica che i fedeli e l’opinione pubblica nutrono verso di essa, e che il Santo Padre ha continuamente ribadito. Naturalmente occorrono anche molte altre misure ed iniziative, da parte di diverse istanze ecclesiali. Per quanto riguarda la Congregazione per la Dottrina della Fede, essa sta attualmente studiando come aiutare gli Episcopati del mondo a formulare e sviluppare in modo coerente ed efficace le indicazioni e direttive necessarie ad affrontare la problematica degli abusi sessuali di minori da parte di membri del clero o nell’ambito di attività o istituzioni connesse alla Chiesa, con riguardo alla situazione e ai problemi della società in cui operano”.

  “Sarà un altro passo cruciale nel cammino perché la Chiesa traduca in prassi permanente e in consapevolezza continua i frutti degli insegnamenti e delle riflessioni maturati nel corso della dolorosa vicenda della ‘crisi’ dovuta agli abusi sessuali da parte di membri del clero”.

  “Per completare questa breve rassegna sulle principali novità contenute nelle ‘Norme’, è bene osservare anche quelle che si riferiscono a delitti di altra natura. In realtà anche in questi casi non si tratta tanto di determinazioni nuove nella sostanza, quanto di inserimento di normative già vigenti, così da ottenere una normativa complessiva più ordinata e organica sui ‘delitti più gravi’ riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede”.

  “Più specificamente sono stati inseriti: i delitti contro la fede (cioè eresia, apostasia e scisma), per i quali sono normalmente competenti gli Ordinari, ma la Congregazione diventa competente in caso di appello; la registrazione e divulgazione compiute maliziosamente delle confessioni sacramentali, sulle quali già era stato emesso un decreto di condanna nel 1988; l’attentata ordinazione delle donne, sulla quale pure esisteva già un decreto del 2007”.
OP/                                         VIS 20100715 (1140)

MODIFICHE INTRODOTTE NELLE NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS

Parte Prima

NORME SOSTANZIALI




Art. 1

§ 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la Agendi ratio in doctrinarum examine.

§ 2. Nei delitti di cui al § 1, per mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§ 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.

  

Art. 2

§ 1. I delitti contro la fede, di cui all’art. 1, sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§ 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all’Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica latae sententiae e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

 

Art. 3

§ 1. I delitti più gravi contro la santità dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:

    1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;

    2° l’attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 § 2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico;

    3° la simulazione dell’azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;

    4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale.

§ 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

 

Art. 4

§ 1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:

    1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;

    2° l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378 § 2, 2° del Codice di Diritto Canonico;

    3° la simulazione dell’assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;

    4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;

    5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§ 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.



Art. 5

Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:

    1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica;

    2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;

    3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.



  Art. 6

§ 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:

    1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;

    2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.

§ 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

 

Art. 7

§ 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l’azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent’anni.

§ 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all’art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.



Seconda Parte

NORME PROCEDURALI


TITOLO I
Costituzione e competenza del Tribunale

 
Art. 8

§ 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.

§ 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.

§ 3. Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all’approvazione del Sommo Pontefice.

  

Art. 9

§ 1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede.

§ 2. Presiede il collegio dei Padri, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l’ufficio il Segretario della Congregazione.

§ 3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici stabili o incaricati.



Art. 10

È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l’ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana.

 

Art. 11

Per presentare e sostenere l’accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.

Art. 12

Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questa Congregazione, sia esterni.

Art. 13

Funge da Avvocato e Procuratore un sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio.



Art. 14

Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.


Art. 15

Fermo restando il prescritto del can. 1421 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1087 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.

  

Art. 16

Ogni volta che l’Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l’indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all’Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.



Art. 17

Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l’indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa.

  

Art. 18

La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l’art. 16.

 

Art. 19

Fermo restando il diritto dell’Ordinario o del Gerarca, fin dall’inizio dell’indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.

  

Art. 20

Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:

    1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;

    2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.

  

TITOLO II
L’ordine giudiziario

Art. 21

§ 1. I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.

§ 2. Tuttavia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito:

    1° nei singoli casi, d’ufficio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l’intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede;

    2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

      

Art. 22

Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici.

 

Art. 23

Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un’accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

Art. 24

§ 1. Nelle cause per i delitti di cui all’art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all’accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.

§ 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.

§ 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

  

Art. 25

Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.

Art. 26

§ 1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l’istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

§ 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.

Art. 27

Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus.



Art. 28

La cosa passa in giudicato:

    1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;

    2° se l’appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;

    3° se, in grado di appello, l’istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;

    4° se fu emessa una sentenza a norma dell’art. 20.

Art. 29

§ 1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.

§ 2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall’Ordinario o dal Gerarca della causa.

Art. 30

§ 1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.

§ 2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all’accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d’ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene.

Art. 31

In queste cause, insieme alle prescrizioni di questo norme, a cui sono tenuti tutti i Tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell’uno e dell’altro Codice.

ALTRI ATTI PONTIFICI

CITTA' DEL VATICANO, 15 LUG. 2010 (VIS). Il Santo Padre ha nominato:

- Il Sacerdote Johannes Wilhelmus Maria Liesen, Vescovo Ausiliare di ‘s-Hertogenbosch (superficie: 3.826; popolazione: 2.058.000; cattolici: 1.157.000; sacerdoti: 845; religiosi: 3.341; diaconi permanenti: 83), Paesi Bassi. Il Vescovo eletto è nato a Oosterhout (Paesi Bassi) nel 1960 ed è stato ordinato sacerdote nel  1984. È stato finora Professore nel Seminario Maggiore di Roermond (Paesi Bassi) e Membro della Commissione Teologica Internazionale.

- Il Sacerdote Robertus Gerardus Leonia Maria Mutsaerts, Vescovo Ausiliare di ‘s-Hertogenbosch. Il Vescovo eletto è nato nel 1958 a Tilburg (Paesi Bassi) ed è stato ordinato sacerdote nel 1993. È stato finora parroco della parrocchia di S. Martino e S. Giovanni Evangelista a Heeze e dal 2009 anche Presidente della Commissione diocesana per le nomine.

- Il Reverendo Fernando Bascope Müller, S.D.B., Vescovo Ausiliare di El Alto (superficie: 23.000; popolazione: 1.266.000; cattolici: 950.000; sacerdoti: 61; religiosi: 191; diaconi permanenti: 19), Bolivia. Il Vescovo eletto è nato a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) nel 1962, nel 1987 ha fatto la professione solenne come religioso salesiano ed è stato ordinato sacerdote nel 1991. È stato finora Maestro dei Novizi della Ispettoria salesiana di Bolivia e Direttore di quella Comunità Formativa.

- Il Sacerdote Eugenio Scarpellini, Vescovo Ausiliare di El Alto (Bolivia). Il Vescovo eletto è nato nel 1954 a Verzellino (Italia) ed è stato ordinato sacerdote nel 1978. È stato finora Segretario Generale Aggiunto della Conferenza Episcopale Boliviana.

- Il Monsignore Joaquín Gimeno Lahoz, Vescovo di Comodoro-Rivadavia (superficie: 146.752; popolazione: 521.391; cattolici: 400.060; sacerdoti: 32; religiosi: 87; diaconi permanenti: 1), Argentina. Il Vescovo eletto è nato a La Mata de Olmos (Spagna) nel 1948, ed è stato ordinato sacerdote nel 1973. È stato finora Vicario Generale della medesima Diocesi.

- Il Padre Marko Semren, O.F.M., Vescovo Ausiliare della Diocesi di Banja Luka (superficie: 16.457; popolazione: 550.000; cattolici: 37.797; sacerdoti: 68; religiosi: 136), Bosnia ed Erzegovina. Il Vescovo eletto è nato nel 1954 a Bila (Bosnia Erzegovina), ha emesso la professione solenne nel 1980 ed è stato ordinato sacerdote nel 1981. È stato finora Guardiano del Convento francescano di Gorica-Livno e Docente all’Istituto Teologico francescano di Sarajevo.
NEA:NER/                                   VIS 20100715 (380)

mercoledì 14 luglio 2010

CONSACRAZIONE VESCOVO NELLA CINA CONTINENTALE

CITTA' DEL VATICANO, 14 LUG. 2010 (VIS). Una Nota della Sala Stampa della Santa Sede rende noto che Sabato 10 luglio scorso, “è stato consacrato Vescovo di Taizhou, nella provincia di Zhejiang (Cina), S.E. Antonio Xu Jiwei, di 75 anni di età e 25 di sacerdozio”.
“Dal 1999 egli guidava la Diocesi come Amministratore Diocesano ed era stato approvato dalla Santa Sede per l’ufficio di Vescovo di Taizhou. Le Autorità governative hanno approvato la sua ordinazione episcopale”.
“La celebrazione liturgica è stata presieduta da Monsignor Giuseppe Li Mingsu, Vescovo di Qingdao, coadiuvato da Monsignor Giuseppe Zhao Fengchang di Liaocheng, da Monsignor Giuseppe Xu Honggen di Suzhou e da Monsignor Giuseppe Han Yingjin di Sanyuan. Detti Presuli sono tutti in comunione con la Santa Sede e sono riconosciuti dal Governo”.
“Un migliaio di fedeli, provenienti anche da Shanghai e da Ningbo, hanno partecipato alla consacrazione del nuovo Vescovo, che è il secondo Ordinario della Diocesi, rimasta vacante dal 1962 con la morte di Monsignor Giuseppe Hou Joshan. La Circoscrizione ecclesiastica conta, ora, circa 6.000 fedeli, una quindicina di sacerdoti, una decina di suore della Congregazione di Santa Teresa Serve della Carità, con circa 25 chiese e diversi luoghi di culto”.
“Monsignor Xu ha fatto rilevare che diverse sfide attendono la piccola Diocesi di Taizhou, ma egli si dice ottimista per una ripresa dell’evangelizzazione e per una crescita della comunità cattolica” in Cina.
OP/ VIS 20100714 (240)

ALTRI ATTI PONTIFICI


CITTA' DEL VATICANO, 14 LUG. 2010 (VIS). Il Santo Padre:
- Ha nominato il Canonico Pedro Carlos Cipolini, Vescovo di Amparo (superficie: 2.084; popolazione: 363.570; cattolici: 296.770; sacerdoti: 33; religiosi: 168), Brasile. Il Vescovo eletto è nato nel 1952 a Caconde (Brasile) ed ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale nel 1978. È stato finora Parroco della Basilica Cattedrale di Campinas, Vicario Episcopale e Professore di Teologia presso la Pontificia Università Cattolica. Succede al Vescovo Francisco José Zugliani, del quale il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della medesima diocesi, presentata per raggiunti limiti d’età.
- Ha eretto l’Esarcato Apostolico per i fedeli siro-malankaresi degli Stati Uniti d’America.
- Ha nominato il Reverendo Thomas Naickamparampil, primo Esarca Apostolico per i fedeli siro-malankaresi degli Stati Uniti d’America (sacerdoti: 15: religiosi: 35). Il Vescovo eletto è nato a Mylapra (India) nel 1961 ed è stato ordinato sacerdote nel 1986. È stato finora Segretario Generale dell’Arcivescovado Maggiore della Chiesa siro-malankarese.
- Ha nominato il Reverendo Thomas Naickamparampil Visitatore Apostolico per i fedeli siro-malankaresi in Canada e in Europa.
NER:RE:ECE:NA/ VIS 20100714 (160)

martedì 13 luglio 2010

GIORNATA MONDIALE PACE: LIBERTÀ RELIGIOSA, VIA PER LA PACE

CITTA' DEL VATICANO, 13 LUG. 2010 (VIS). “Libertà religiosa, via per la pace” è il tema scelto da Benedetto XVI per la celebrazione della Giornata Mondiale per la Pace 2011.

“La giornata” - si legge in un Comunicato pubblicato oggi – “porrà dunque l’accento sul tema della libertà religiosa. Ciò, mentre nel mondo si registrano diverse forme di limitazione o negazione della libertà religiosa, di discriminazione e marginalizzazione basate sulla religione, fino alla persecuzione e alla violenza contro le minoranze”.

“La libertà religiosa è quindi autenticamente tale quando è coerente alla ricerca della verità e alla verità dell’uomo. Questa impostazione ci offre un criterio fondamentale per il discernimento del fenomeno religioso e delle sue manifestazioni. Essa consente infatti di escludere la ‘religiosità’ del fondamentalismo, della manipolazione e della strumentalizzazione della verità e della verità dell’uomo. Poiché tutto ciò che si oppone alla dignità dell’uomo si oppone alla ricerca della verità, e non può essere considerato come libertà religiosa”.

“Come ha affermato lo stesso Benedetto XVI all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: ‘i diritti umani debbono includere il diritto di libertà religiosa, compreso come espressione di una dimensione che è al tempo stesso individuale e comunitaria, una visione che manifesta l’unità della persona, pur distinguendo chiaramente fra la dimensione di cittadino e quella di credente’”.

“Oggi sono molte le aree del mondo in cui persistono forme di limitazione alla libertà religiosa, e ciò sia dove le comunità di credenti sono una minoranza, sia dove le comunità di credenti non sono una minoranza, eppure subiscono forme più sofisticate di discriminazione e di marginalizzazione, sul piano culturale e della partecipazione alla vita pubblica civile e politica. ‘È inconcepibile – ha rimarcato Benedetto XVI – che dei credenti debbano sopprimere una parte di se stessi – la loro fede – per essere cittadini attivi; non dovrebbe mai essere necessario rinnegare Dio per poter godere dei propri diritti. I diritti collegati con la religione sono quanto mai bisognosi di essere protetti se vengono considerati in conflitto con l’ideologia secolare prevalente o con posizioni di una maggioranza religiosa di natura esclusiva’”.

“L’uomo non può essere frammentato” – si legge al termine del Comunicato – “diviso da ciò che crede, perché quello in cui crede ha un impatto sulla sua vita e sulla sua persona. ‘Il rifiuto di riconoscere il contributo alla società che è radicato nella dimensione religiosa e nella ricerca dell’Assoluto – per sua stessa natura, espressione della comunione fra persone – privilegerebbe indubbiamente un approccio individualistico e frammenterebbe l’unità della persona’ (Discorso alle Nazioni Unite, cit.). Per questo: ‘Libertà religiosa, via per la pace’”.
.../ VIS 20100713 (440)

lunedì 12 luglio 2010

BILANCIO SANTA SEDE 2009 DEFICIT QUATTRO MILIONI EURO

CITTA' DEL VATICANO, 10 LUG. 2010 (VIS). Dal 7 al 9 luglio scorso si è tenuta in Vaticano la XLV riunione del Consiglio di Cardinali per lo Studio dei Problemi Organizzativi ed Economici della Santa Sede, presieduta dal Segretario di Stato di Sua Santità, Cardinale Tarcisio Bertone, S.D.B.
In un Comunicato reso pubblico oggi si rende noto che il Bilancio Consuntivo Consolidato della Santa Sede per l’esercizio 2009, presentato ai Cardinali dall’Arcivescovo Velasio De Paolis, C.S., Presidente della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede, ha registrato entrate per 250.182.364 e uscite per 254.284.520, con un disavanzo d’esercizio di 4.102.156.
Le uscite sono da attribuirsi per la maggior parte alle spese ordinarie e straordinarie dei Dicasteri e Organismi della Santa Sede, nei quali prestano il loro servizio complessivamente 2.762 persone, di cui 766 ecclesiastici, 344 religiosi, 1.652 laici.
Il Bilancio Consuntivo del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per il 2009, si è chiuso con un disavanzo di 7.815.183, un risultato più positivo rispetto all’anno precedente, che aveva registrato un disavanzo di quasi 15 milioni di euro. Nel Governatorato S.C.V. prestano servizio 1.891 persone, di cui 38 religiosi, 27 religiose, 1.543 laici e 283 laiche.
“Notevole è stato anche per l’esercizio in esame l'impegno economico e finanziario sostenuto” – si legge nel Comunicato – “per la tutela, la valorizzazione ed il restauro del patrimonio artistico della Santa Sede (grande opera di restauro di tutte le componenti architettoniche del Colonnato di Piazza San Pietro; interventi nelle Basiliche Papali di San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le Mura e Santa Maria Maggiore). Sono stati altresì rilevanti i costi sostenuti per la sicurezza all'interno dello Stato della Città del Vaticano e per i grandi lavori di ristrutturazione della Biblioteca Apostolica Vaticana, la cui apertura è prevista per il prossimo mese di settembre”.
“Si è quindi passati alla presentazione dell'Obolo di San Pietro, costituito dall'insieme delle offerte che pervengono al Santo Padre dalle Chiese particolari, soprattutto in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo, dagli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, da Fondazioni e da singoli fedeli. Nel 2009 l'Obolo è ammontato complessivamente a 65.688.141 Euro. Rispetto all'anno precedente, si è registrato un incremento dei donativi presentati dalle Diocesi, dalle Comunità religiose e dai singoli fedeli. I maggiori contributi nel 2009 sono pervenuti dai cattolici degli Stati Uniti, dell'Italia e della Francia; si conferma significativo, in rapporto al numero dei cattolici, il contributo di Corea e Giappone”.
“I Vescovi, per il vincolo dell'unità e della carità, hanno versato, secondo le possibilità delle loro Diocesi, in base al canone 1271 C.I.C., l'importo di Euro 25.066.541 Euro. L’apporto più rilevante è stato presentato dalle Diocesi degli Stati Uniti, seguite da quelle della Germania”.
“Vi sono poi le offerte pervenute da altre Istituzioni” – si legge infine nel Comunicato – “tra cui lo IOR, che ha donato 50.000.000 per le attività di religione del Santo Padre”.
OP/ VIS 20100712 (440)

ANGELUS LOGICA DI CRISTO È LOGICA DELLA CARITÀ

CITTA' DEL VATICANO, 11 LUG. 2010 (VIS). Alle ore 12:00 di questa mattina, il Papa si è affacciato al balcone del Cortile interno del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove trascorre un periodo di riposo, per recitare l’Angelus insieme ai fedeli e ai pellegrini presenti.
Nel commentare il Vangelo di oggi, la parabola del Buon Samaritano, il Papa ha affermato che Cristo ci chiama a “farci ‘prossimo’ di chiunque abbia bisogno di aiuto. Il Samaritano, infatti, si fa carico della condizione di uno sconosciuto, che i briganti hanno lasciato mezzo morto lungo la strada; mentre un sacerdote e un levita erano passati oltre, forse pensando che a contatto con il sangue, in base ad un precetto, si sarebbero contaminati”.
“La parabola, pertanto, deve indurci a trasformare la nostra mentalità secondo la logica di Cristo, che è la logica della carità: Dio è amore, e rendergli culto significa servire i fratelli con amore sincero e generoso”.
“Questo racconto evangelico offre il ‘criterio di misura’, cioè ‘l’universalità dell’amore che si volge verso il bisognoso incontrato ‘per caso’, chiunque egli sia’. Accanto a questa regola universale, vi è anche un’esigenza specificamente ecclesiale: che ‘nella Chiesa stessa, in quanto famiglia, nessun membro soffra perché nel bisogno’. Il programma del cristiano, appreso dall’insegnamento di Gesù, è ‘un cuore che vede’ dove c’è bisogno di amore, e agisce in modo conseguente”.
“Cari amici, desidero anche ricordare” – ha detto infine il Papa – “che oggi la Chiesa fa memoria di san Benedetto da Norcia - il grande Patrono del mio Pontificato - padre e legislatore del monachesimo occidentale”, che Papa Paolo VI proclamò, nel 1964, Patrono d’Europa, “riconoscendone l’opera meravigliosa svolta per la formazione della civiltà europea”.
“Affidiamo alla Vergine Maria il nostro cammino di fede e, in particolare, questo tempo di vacanze” – ha concluso il Pontefice – “affinché i nostri cuori non perdano mai di vista la Parola di Dio e i fratelli in difficoltà”.
ANG/ VIS 20100712 (330)

ALTRI ATTI PONTIFICI

CITTA' DEL VATICANO, 12 LUG. 2010 (VIS). Il Santo Padre ha nominato il Sacerdote Antonios Chouweifaty, della Congregazione dei Missionari Libanesi Maroniti, Promotore di Giustizia Aggiunto presso il Tribunale della Rota Romana.
Sabato 10 luglio il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Carapeguá (Paraguay), presentata dal Vescovo Celso Yegros Estigarribia, per raggiunti limiti d’età. Gli succede il Vescovo Joaquín Hermes Robledo Romero, finora Vescovo Coadiutore della medesima Diocesi.
RE:NER/ VIS 20100710 (80)

venerdì 9 luglio 2010

SCAMBIO STRUMENTI RATIFICA CON LAND NIEDERSACHESEN

CITTA' DEL VATICANO, 9 LUG. 2010 (VIS). Nel pomeriggio di lunedì 28 giugno 2010, nella sede della Nunziatura Apostolica a Berlino, il Nunzio Apostolico in Germania, Arcivescovo Jean-Claude Périsset e l’allora Ministro-Presidente del Land Niedersachsen, Signor Christian Wulff e attuale Presidente della Germania, hanno proceduto allo scambio degli Strumenti di ratifica dell'Accordo, che era stato firmato il 6 aprile 2010.

Un Comunicato reso pubblico oggi rende noto che detto Accordo modifica il paragrafo 6 dell'Allegato al Concordato fra la Santa Sede e il Land Niedersachsen del 1965 e regola la posizione giuridica di alcune scuole cattoliche gestite dalle Diocesi di Hildesheim, Osnabrück e Münster nel medesimo Land.

Presenti alla cerimonia erano alcuni Deputati della Dieta del Land Niedersachsen e una rappresentanza degli insegnanti e studenti delle scuole interessate dall'Accordo. Con il personale della Nunziatura era anche Monsignor Felix Bernard, Capo dell'Ufficio Cattolico del Niedersachsen.
.../ VIS 20100709 (150)

ALTRI ATTI PONTIFICI

CITTA' DEL VATICANO, 9 LUG. 2010 (VIS). Il Santo Padre:

- Ha nominato il Monsignore Ägidius Zsifkovics, Vescovo di Eisenstadt (superficie: 3.966; popolazione: 283.400; cattolici: 217.000; sacerdoti: 171; religiosi: 137; diaconi permanenti: 21), Austria. Il Vescovo eletto è nato a Güssing (Austria) nel 1963 ed è stato ordinato sacerdote nel 1987. È stato finora Segretario Generale della Conferenza Episcopale Austriaca; Responsabile della Sezione per il gruppo linguistico croato nella Curia diocesana di Eisenstadt e Parroco di Wulkaprodersdorf. Succede al Vescovo Paul Iby, del quale il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della medesima diocesi presentata per raggiunti limiti d’età.

- Ha nominato il Vescovo Esteban Escudero Torres, finora Ausiliare di Valencia, (Spagna), Vescovo di Palencia (superficie: 8.028; popolazione: 173.454; cattolici: 166.930; sacerdoti: 288; religiosi: 620; diaconi permanenti: 1), Spagna.

- Ha nominato Delegato Pontificio per la Congregazione dei Legionari di Cristo, l’Arcivescovo Velasio De Paolis, C.S., Presidente della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede.
NER:RE:NA VIS 20100709 (170)

giovedì 8 luglio 2010

CARDINALE RE INVIATO SPECIALE IV CENTENARIO AREQUIPA

CITTA' DEL VATICANO, 8 LUG. 2010 (VIS). È stata pubblicata oggi la lettera Pontificia, redatta in latino e datata 14 maggio, con la quale il Santo Padre nomina il Cardinale Giovanni Battista Re, Prefetto emerito della Congregazione per il Clero, Suo Inviato Speciale alla celebrazione del IV centenario dell’Arcidiocesi di Arequipa (Perù), in programma dal 14 al 18 luglio.

La missione che accompagnerà il Cardinale Re è composta dal Sacerdote Edward Huillcen Baca, Parroco della Parrocchia "Virgen de la Medalla Milagrosa" e Direttore dell'Ufficio Diocesano dell'Educazione Cattolica e dal Reverendo José Leon Chang, Rettore del Seminario Arcidiocesano Missionario "Redemptoris Mater" di Arequipa.
BXVI-LETTERA/ VIS 20100708 (110)
Copyright © VIS - Vatican Information Service