Città
del Vaticano, 25 gennaio 2013
(VIS). "Ministrorum institutio" è il titolo del Motu
proprio con il quale il Santo Padre modifica la Costituzione
apostolica "Pastor bonus" (Giovanni Paolo II, 1988) e
trasferisce la competenza sui seminari dalla “Congregazione per
l’Educazione Cattolica” alla “Congregazione per il Clero”. Di
seguito riportiamo ampi estratti del documento.
"La
formazione dei sacri ministri fu tra le principali preoccupazioni dei
Padri del Concilio Ecumenico Vaticano II, che scrissero: 'Il Concilio
Ecumenico, ben consapevole che l'auspicato rinnovamento di tutta la
Chiesa dipende in gran parte dal ministero sacerdotale animato dallo
spirito di Cristo, afferma solennemente l'importanza somma della
formazione sacerdotale' (Decreto Optatam totius, 1). In questo
contesto, il canone 232 CIC rivendica alla Chiesa il 'diritto proprio
ed esclusivo' di provvedere alla formazione di coloro che sono
destinati ai ministeri sacri, ciò che avviene di regola nei
Seminari".
"Il
primo organismo a carattere universale, incaricato di provvedere alla
fondazione, al governo ed all’amministrazione dei Seminari, (...)
fu l’apposita 'Congregatio Seminariorum', istituita da Benedetto
XIII con la Costituzione 'Creditae Nobis' (1725). Essa si estinse con
l’andar del tempo e i Seminari continuarono ad essere fatti oggetto
di particolari cure da parte della Santa Sede per mezzo della Sacra
Congregazione del Concilio (oggi Congregazione per il Clero) od anche
della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, e, dal 1906, solo
per mezzo di quest’ultima. San Pio X, con la Costituzione
apostolica 'Sapienti consilio' (1908), riservò la giurisdizione sui
Seminari alla Sacra Congregazione Concistoriale (...). Benedetto XV,
con il Motu proprio 'Seminaria clericorum' (1915), creò un nuovo
Dicastero, che assunse il nome di 'Sacra Congregatio de Seminariis et
Studiorum Universitatibus'. Il Santo Padre motivò la decisione
perché preoccupato del numero crescente degli affari e
dell’importanza dell’ufficio (...). Il nuovo Dicastero (...) fu
accolto nel Codex Iuris Canonici del 1917".
"È
significativo rilevare che, durante la redazione del nuovo Codice
(1983 n.d.r.), si sia discusso circa l’opportunità di conservare
la medesima disposizione, ma, alla fine, sembrò più opportuno
premettere l’intera normativa, come introduzione, alla trattazione
sui chierici. Quindi le norme e le direttive sui Seminari sono state
inserite (...), con l’appropriata denominazione 'La formazione dei
Chierici'. (...) Il Concilio Ecumenico Vaticano II ricorda nuovamente
che: 'i Seminari maggiori sono necessari per la formazione
sacerdotale' (...).
Quindi
i Seminari rientrano, secondo il Concilio Ecumenico Vaticano II e il
Codice di Diritto Canonico del 1983, nell’ambito della 'formazione
dei Chierici', che per essere vera ed efficace deve saldare la
formazione permanente con la formazione seminaristica (...) come ha
affermato il mio venerato predecessore, il beato Giovanni Paolo II,
nell’Esortazione apostolica 'Pastores dabo vobis' (1992): 'È di
particolare importanza avvertire e rispettare l’intrinseco legame
che esiste tra la formazione precedente l’ordinazione e quella
successiva. Se, infatti, ci fosse una discontinuità o perfino una
difformità tra queste due fasi formative, deriverebbero
immediatamente gravi conseguenze sull’attività pastorale e sulla
comunione fraterna tra i presbiteri, in particolare tra quelli di
differente età'".
"Ritengo
pertanto opportuno assegnare alla Congregazione per il Clero la
promozione e il governo di tutto ciò che riguarda la formazione, la
vita e il ministero dei presbiteri e dei diaconi: dalla pastorale
vocazionale e la selezione dei candidati ai sacri Ordini, inclusa la
loro formazione umana, spirituale, dottrinale e pastorale nei
Seminari e negli appositi centri per i diaconi permanenti, fino alla
loro formazione permanente, incluse le condizioni di vita e le
modalità di esercizio del ministero e la loro previdenza e
assistenza sociale".
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