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venerdì 23 aprile 2004

ISTRUZIONE "REDEMPTIONIS SACRAMENTUM" LITURGIA EUCARISTIA


CITTA' DEL VATICANO, 23 APR. 2004 (VIS). L'Istruzione "Redemptionis Sacramentum "Redemptionis Sacramentus su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia", è il Documento della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti presentato oggi nella Sala Stampa della Santa Sede dal Cardinale Francis Arinze, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, dall'Arcivescovo Domenico Sorrentino, Segretario della medesima Congregazione e dall'Arcivescovo Angelo Amato, S.D.B., Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede. Alla Conferenza Stampa di presentazione è intervenuto anche il Cardinale Julián Herranz, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

L'Istruzione consta di una Introduzione, 8 Capitolo ed una Conclusione, ed il testo è suddiviso in 186 paragrafi.

Il Capitolo I: "La Regolamentazione della Sacra Liturgia" tratta del ruolo della Sede Apostolica, del Vescovo diocesano, della Conferenza Episcopale, dei sacerdoti e diaconi nella regolamentazione della liturgia, con particolare attenzione al Vescovo Diocesano. Al Paragrafo 22 si legge: "Il Vescovo regge la Chiesa particolare a lui affidata ed è suo compito regolamentare, dirigere, spronare, talvolta anche riprendere, adempiendo il sacro ufficio che egli ha ricevuto mediante l'ordinazione episcopale per l'edificazione del suo gregge nella verità e nella santità".

Nel Paragrafo 24 si legge: "Da parte sua, il popolo cristiano ha il diritto che il Vescovo diocesano vigili affinché non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, specialmente riguardo al ministero della parola, alla celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, al culto di Dio e dei santi".

Relativamente alle Conferenze Episcopali al Paragrafo 28 si legge: "Tutte le norme attinenti alla materia liturgica, stabilite a norma del diritto da una Conferenza dei Vescovi per il proprio territorio, vanno sottoposte alla 'recognitio' della Congregazione per Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, senza la quale non posseggono alcuna forza obbligante".

Nel Paragrafo 31 si esortano i Sacerdoti con queste parole: " (…) Non svuotino il significato profondo del proprio ministero, deformando la celebrazione liturgica con cambiamenti, riduzioni o aggiunte arbitrarie".

Il Capitolo II s'intitola "La partecipazione dei fedeli laici alla celebrazione dell'Eucaristia". Al paragrafo 36 si legge: "Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo".

Il Paragrafo 42 precisa che: "Il sacrificio eucaristico non va poi ritenuto come 'concelebrazione' in senso univoco del Sacerdote insieme con il popolo presente. Al contrario, l'Eucaristia celebrata dai Sacerdoti è un dono 'che supera radicalmente il potere dell'assemblea (…). La comunità che si riunisce per la celebrazione dell'Eucaristia necessita assolutamente di un Sacerdote ordinato che la presieda per poter essere veramente assemblea eucaristica. D'altra parte, la comunità non è in grado di darsi da sola il ministro ordinato'. È assolutamente necessaria la volontà comune di evitare ogni ambiguità in materia e portare rimedio alle difficoltà insorte negli ultimi anni. Pertanto, si usino soltanto con cautela locuzioni quali 'comunità celebrante' o 'assemblea celebrante', o in altre lingue moderne 'celebrating assemby, 'asamblea celebrante', 'assembléé célébrante', e simili".

Riguardo ai ministranti, nel Paragrafo 47 si legge: "È veramente ammirevole che persista la nota consuetudine che siano presenti dei fanciulli o dei giovani, chiamati di solito 'ministranti', che prestino servizio all'altare alla maniera dell'accolito, e abbiano ricevuto, secondo le loro capacità, una opportuna catechesi riguardo al loro compito. Non si deve dimenticare che dal novero di questi fanciulli è scaturito nel corso dei secoli un cospicuo numero di ministri sacri. Si istituiscano o promuovano per essi delle associazioni, anche con la partecipazione e l'aiuto dei genitori, con le quali si provveda più efficacemente alla cura pastorale dei ministranti. Quando tali associazioni assumono carattere internazionale, spetta alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti erigerle o esaminare e approvare i loro statuti. A tale servizio dell'altare si possono ammettere fanciulle o donne a giudizio del Vescovo diocesano e nel rispetto delle norme stabilite".

Il Capitolo III: "La retta celebrazione della Santa Messa" ribadisce al Paragrafo 48 "La materia della Santissima Eucaristia": "Il pane utilizzato nella celebrazione del santo Sacrificio eucaristico deve essere azimo, esclusivamente di frumento e preparato di recente, in modo che non ci sia alcun rischio di decomposizione" e al Paragrafo 50 si legge: "Il vino utilizzato nella celebrazione del santo sacrificio eucaristico deve essere naturale, del frutto della vite, genuino, non alterato, né commisto a sostanze estranee".

Il Paragrafo 52 sottolinea che: "La recita della Preghiera eucaristica, che per sua stessa natura è come il culmine dell'intera celebrazione, è propria del Sacerdote, in forza della sua ordinazione".

Nel Paragrafo 59 si legge: "Si ponga fine al riprovevole uso con il quale i Sacerdoti, i Diaconi o anche i fedeli mutano e alterano a proprio arbitrio qua e là i testi della sacra Liturgia da essi pronunciati. Così facendo, infatti, rendono instabile la celebrazione della sacra Liturgia e non di rado ne alterano il senso autentico".

Nel Paragrafo 62 si legge ancora: "Non è permesso omettere o sostituire di propria iniziativa le letture bibliche prescritte né sostituire specialmente 'le letture e il salmo responsoriale, che contengono la parola di Dio, con altri testi non biblici".

L'Istruzione stabilisce al Paragrafo 64 che: "L'omelia, (…) 'di solito è tenuta dallo stesso Sacerdote celebrante o da lui affidata ad un Sacerdote concelebrante, o talvolta, secondo l'opportunità, anche al Diacono, mai però a un laico'".

Al Paragrafo 72, relativamente dello scambio del segno di pace, si legge: "Conviene 'che ciascuno dia la pace soltanto a coloro che gli stanno più vicino, in modo sobrio'. 'Il Sacerdote può dare la pace ai ministri, rimanendo tuttavia sempre nel presbiterio, per non disturbare la celebrazione'".

Il Capitolo si conclude al Paragrafo 79 nel quale si legge: "Infine, va considerato nel modo più severo l'abuso di introdurre nella celebrazione della Santa Messa elementi contrastanti con le prescrizioni dei libri liturgici, desumendoli dai riti di altre religioni".

Il Capitolo IV: "La Santa Comunione" tratta delle "Disposizioni per ricevere la Santa Comunione". Al Paragrafo 81 si legge: "La consuetudine della Chiesa afferma, inoltre, la necessità che ognuno esamini molto a fondo se stesso, affinché chi sia conscio di essere in peccato grave non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore senza avere premesso la confessione sacramentale, a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima".

Riguardo alla Prima Comunione dei bambini al Paragrafo 87 si legge: "Si premetta sempre alla Prima Comunione dei bambini la confessione sacramentale e l'assoluzione. La Prima Comunione, inoltre, sia sempre amministrata da un Sacrrdote e mai al di fuori della celebrazione della Messa".

In merito alla distribuzione della Sacra Comunione, il documento ricorda il diritto di tutti i fedeli a scegliere di ricevere la Santa Comunione in bocca o in mano e in quest'ultimo caso, si legge al Paragrafo 92: "Se un comunicando, nelle regioni in cui la Conferenza dei Vescovi, con la conferma da parte della Sede Apostolica, lo abbia permesso, vuole ricevere il Sacramento sulla mano, gli sia distribuita la sacra ostia. Si badi, tuttavia, con particolare attenzione che il comunicando assuma subito l'ostia davanti al ministro, di modo che nessuno si allontani portando in mano le specie eucaristiche".

"Per amministrare la santa Comunione ai fedeli laici sotto le due specie si dovrà tenere appropriatamente conto delle circostanze," - si legge al paragrafo 101 - "sulle quali spetta anzitutto ai Vescovi diocesani dare una valutazione".

Nel Capitolo V: "Altri aspetti riguardanti l'Eucaristia", viene ribadito che: "Non è mai consentito a un Sacerdote celebrare nel tempio o luogo sacro di una religione non cristiana. Salvo le celebrazioni della Messa che devono essere svolte nella lingua del popolo secondo gli orari e i tempi stabiliti dall'autorità ecclesiastica, è consentito sempre e ovunque ai Sacerdoti celebrare in latino".

Al Paragrafo 124 si legge: "Nel Messale Romano si dà facoltà ai Sacerdoti che concelebrano la Messa accanto al celebrante principale, il quale indossi sempre la casula del colore prescritto, di poter omettere, in presenza di una giusta causa, come ad esempio il numero piuttosto elevato di concelebranti e la mancanza di paramenti, 'la casula o la pianeta, facendo uso della stola sopra il camice'. Qualora tuttavia fosse possibile prevedere tale situazione, si provveda in merito per quanto possibile".

Titolo del VI Capitolo è: "La conservazione della Santissima Eucaristia e il suo culto fuori della Messa". Al paragrafo 130 si legge: "Il Santissimo Sacramento sia conservato nel tabernacolo in una parte della chiesa di particolare dignità, elevata, ben visibile e decorosamente ornata', nonché, in virtù della tranquillità del luogo, dello spazio davanti al tabernacolo e della presenza di panche o sedie e inginocchiatoi, 'adatta alla preghiera'. (…) 132. Nessuno porti a casa o in un altro luogo la Santissima Eucaristia, contrariamente alla norma del diritto. Si tenga, inoltre, presente che il sottrarre o ritenere a fine sacrilego o il gettar via le specie consacrate sono atti che rientrano in quei 'graviora delicta', la cui assoluzione è riservata alla Congregazione per la Dottrina della Fede".

L'Istruzione raccomanda al Paragrafo 134: "(…) si promuova con impegno la pietà sia pubblica sia privata verso la Santissima Eucaristia anche al di fuori della Messa, affinché dai fedeli sia reso culto di adorazione a Cristo veramente e realmente presente".

Il Capitolo VII: "I compiti straordinari dei fedeli laici" ricorda al Paragrafo 151 che: "Soltanto in caso di vera necessità si dovrà ricorrere all'aiuto dei ministri straordinari nella celebrazione della Liturgia. (…) 153. Inoltre, non è consentito ai laici assumere le funzioni o i paramenti del Diacono o del Sacerdote, né altre vesti simili ad essi".

Al Paragrafo 158 si legge: "Il ministro straordinario della santa Comunione, infatti, potrà amministrare la Comunione soltanto quando mancano il Sacerdote o i Diaconi, quando il Sacerdote è impedito da malattia, vecchiaia o altro serio motivo o quando il numero dei fedeli che accedono alla Comunione è tanto grande che la celebrazione stessa della Messa si protrarrebbe troppo a lungo".

Relativamente all'omelia, l'Istruzione precisa al paragrafo 161 che: "L'omelia è per la sua importanza e natura riservata al Sacerdote o al Diacono durante la Messa. per quanto attiene ad altre forme di predicazione (…) si possono a norma del diritto ammettere a predicare in chiesa o in un oratorio al di fuori della Messa, i fedeli laici. Ciò può avvenire soltanto per l'esiguità del numero di ministri sacri in alcuni luoghi al fine di supplire ad essi e non lo si può mutare da caso di assoluta eccezionalità a fatto ordinario (…)" Al Paragrafo 162 di legge ancora: "Se, (…) di domenica in una parrocchia o altra comunità di fedeli è difficile avere la celebrazione della Messa, il Vescovo diocesano valuti insieme con il presbiterio gli opportuni rimedi. Tra queste soluzioni, le principali saranno quelle di chiamare altri Sacerdoti allo scopo o che i fedeli vadano nella chiesa di un luogo vicino per prendervi parte al mistero eucaristico".

"164. 'Se per la mancanza del ministro sacro o per altra grave causa diventa impossibile la partecipazione alla celebrazione eucaristica', il popolo cristiano ha il diritto che il Vescovo diocesano provveda, secondo le possibilità, che sia compiuta una celebrazione per la comunità stessa la domenica sotto la propria autorità e secondo le norme stabilite dalla Chiesa. Tali celebrazioni domenicali, tuttavia, vanno sempre considerate del tutto straordinarie. (…) 165. Occorre evitare con cura ogni forma di confusione tra questo tipo di riunioni e la celebrazione eucaristica".

Al Paragrafo 167 viene ribadito che: "'Similmente, non si può pensare di sostituire la santa Messa domenicale con celebrazioni ecumeniche della Parola e con incontri di preghiera in comune con cristiani appartenenti alle (…) Comunità ecclesiali, oppure con la partecipazione ai loro riti liturgici'".

Riguardo allo stato clericale viene stabilito come si legge al Paragrafo 168 che: "Al 'chierico che a norma del diritto perde lo stato clericale (…) è proibito esercitare la potestà di ordine'. A costui, pertanto, non è consentito celebrare sotto alcun pretesto i sacramenti, salvo esclusivamente il caso di eccezionalità previsto dal diritto, né è consentito ai fedeli ricorrere a lui per la celebrazione, quando non vi è giusta causa che permetta ciò a norma del canone 1335".

Nel Capitolo VIII: "I rimedi", si ricorda al paragrafo 171 che: "Tra i vari abusi vi sono quelli che costituiscono obiettivamente 'graviora delicta', gli atti gravi e altri che vanno nondimeno evitati e attentamente corretti".

"172. I 'graviora delicta' contro la santità del Santissimo Sacrificio e sacramento dell'Eucaristia vanno trattati seguendo le 'Norme relative ai 'graviora delicta' riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede', vale a dire:
a) sottrazione o ritenzione a fine sacrilego o il gettar via le specie consacrate;
b) tentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico o sua simulazione;
c) concelebrazione proibita del Sacrificio eucaristico insieme a ministri di Comunità ecclesiali i quali non hanno la successione apostolica, né riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale;
d) consacrazione a fine sacrilego di una materia senza l'altra nella celebrazione eucaristica o anche di entrambe al di fuori della celebrazione eucaristica".

Al Paragrafo 175 viene sottolineato che: "Quanto esposto nella presente Istruzione, come risulta chiaro, non riporta tutte le violazioni contro la Chiesa e la sua disciplina, quali sono definite nei canoni, nelle leggi liturgiche e nelle altre norme della Chiesa secondo la dottrina del Magistero o la sana tradizione. Se qualche errore viene commesso, andrà corretto a norma del diritto".

Nel Documento si sottolinea inoltre, al Paragrafo 177 che: "'Poiché deve difendere l'unità della Chiesa universale, il Vescovo è tenuto a promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa e perciò a urgere l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche. Vigili che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, soprattutto nel ministero della parola, nella celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, nel culto di Dio e dei Santi'".

Infine si ribadisce al Paragrafo 179 che: "I delitti contro la fede e i 'graviora delicta' commessi durante la celebrazione dell'Eucaristia e degli altri sacramenti siano segnalati senza indugio alla Congregazione per la Dottrina della Fede". Al punto 181 si legge: "Ogni qualvolta la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha notizia, quanto meno verosimile, di un delitto o abuso relativo alla Santissima Eucaristia, ne informa l'Ordinario, affinché indaghi sul fatto".

"184. Ogni cattolico, sia Sacerdote sia Diacono sia fedele laico, ha il diritto di sporgere querela su un abuso liturgico presso il Vescovo diocesano o l'Ordinario competente a quegli equiparato dal diritto o alla Sede Apostolica in virtù del primato del Romano Pontefice. È bene, tuttavia, che la segnalazione o la querela sia, per quanto possibile, presentata dapprima al Vescovo diocesano. Ciò avvenga sempre con spirito di verità e carità".

Nella Conclusione dell'Istruzione, il Cardinale Arinze e l'Arcivescovo Sorrentino, firmatari del Documento, scrivono; "185. (…) Pertanto, questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti si augura che, anche mediante l'attenta applicazione di quanto richiamato alla mente nella presente Istruzione, l'umana fragilità intralci in misura minore l'azione del Santissimo Sacramento dell'Eucaristia e, rimossa ogni irregolarità, bandito ogni uso riprovato, per intercessione della Beata Vergine Maria, 'donna eucaristica', la presenza salvifica di Cristo nel Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue risplenda su tutti gli uomini".

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…/REDEMPTIONIS SACRAMENTUM/ARINZE:SORRENTINO VIS 20040423 (2450)

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