Città
del Vaticano, 11 luglio 2013
(VIS). Questa mattina è stata resa pubblica la Lettera Apostolica in
forma di Motu Proprio di Papa Francesco sulla giurisdizione degli
organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia
penale. Di seguito ne riportiamo il testo integrale.
"Ai
nostri tempi il bene comune è sempre più minacciato dalla
criminalità transnazionale e organizzata, dall’uso improprio del
mercato e dell’economia, nonché dal terrorismo.
È
quindi necessario che la comunità internazionale adotti idonei
strumenti giuridici i quali permettano di prevenire e contrastare la
criminalità, favorendo la cooperazione giudiziaria internazionale in
materia penale.
La
Santa Sede, agendo altresì a nome e per conto dello Stato della
Città del Vaticano, nel ratificare numerose convenzioni
internazionali in detto ambito, ha sempre affermato che tali accordi
costituiscono mezzi di effettivo contrasto delle attività criminose
che minacciano la dignità umana, il bene comune e la pace.
Volendo
ora ribadire l’impegno della Sede Apostolica a cooperare con questi
fini, con la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio
dispongo che:
1.
I competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano
esercitano la giurisdizione penale anche in ordine:
a)
ai reati commessi contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o
il patrimonio della Santa Sede;
b)
ai reati indicati:
-
nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. VIII, del 11
luglio 2013, recante Norme complementari in materia penale;
-
nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. IX, del 11
luglio 2013, recante Modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale;
commessi
dalle persone indicate al successivo punto 3 in occasione
dell’esercizio delle loro funzioni;
c)
ad ogni altro reato la cui repressione è richiesta da un accordo
internazionale ratificato dalla Santa Sede, se l’autore si trova
nello Stato della Città del Vaticano e non è estradato all’estero.
2.
I reati menzionati nel punto 1 sono giudicati secondo la legislazione
vigente nello Stato della Città del Vaticano al tempo della loro
commissione, fatti salvi i principi generali dell’ordinamento
giuridico relativi all’applicazione delle leggi penali nel tempo.
3.
Ai fini della legge penale vaticana sono equiparati ai «pubblici
ufficiali»:
a)
i membri, gli officiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia
Romana e delle Istituzioni ad essa collegate;
b)
i legati pontifici ed il personale di ruolo diplomatico della Santa
Sede;
c)
le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione, nonché coloro che esercitano, anche
di fatto, la gestione e il controllo, degli enti direttamente
dipendenti dalla Santa Sede ed iscritti nel registro delle persone
giuridiche canoniche tenuto presso il Governatorato dello Stato della
Città del Vaticano;
d)
ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o
giudiziario nella Santa Sede, a titolo permanente o temporaneo,
remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico.
4.
La giurisdizione di cui al punto 1 si estende anche alla
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da
reato, come disciplinata dalle leggi dello Stato della Città del
Vaticano.
5.
Qualora per lo stesso fatto si proceda in altri Stati, si applicano
le norme sul concorso di giurisdizione vigenti nello Stato della
Città del Vaticano.
6.
Resta salvo quanto stabilito dall’art. 23 della Legge n. CXIX, del
21 novembre 1987, che approva l'Ordinamento giudiziario dello Stato
della Città del Vaticano.
Questo
decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.
Stabilisco
che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga
promulgata mediante la pubblicazione su L’Osservatore Romano ed
entri in vigore il 1° settembre 2013".
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