Città
del Vaticano, 25 febbraio 2013
(VIS). Pubblichiamo di seguito la Lettera Apostolica in forma di Motu
Proprio su alcune modifiche relative all'elezione del Romano
Pontefice, del Santo Padre Benedetto XVI e datata 22 febbraio.
Con
la Lettera apostolica "De aliquibus mutationibus in normis de
electione Romani Pontificis", data Motu Proprio a Roma l’11
giugno 2007 nel terzo anno del mio Pontificato, ho stabilito alcune
norme che, abrogando quelle prescritte al numero 75 della
Costituzione apostolica Universi Dominici gregis promulgate il 22
febbraio 1996 dal mio Predecessore il Beato Giovanni Paolo II, hanno
ristabilito la norma, sancita dalla tradizione, secondo la quale per
la valida elezione del Romano Pontefice è sempre richiesta la
maggioranza dei due terzi di voti dei Cardinali elettori presenti.
Considerata
l’importanza di assicurare il migliore svolgimento di quanto
attiene, pur con diverso rilievo, all’elezione del Romano
Pontefice, in particolare una più certa interpretazione ed
attuazione di alcune disposizioni, stabilisco e prescrivo che alcune
norme della Costituzione apostolica Universi Dominici gregis e quanto
io stesso ho disposto nella summenzionata Lettera apostolica siano
sostituite dalle norme che seguono:
n.
35. “Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall’elezione
sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo restando
quanto prescritto al n. 40 e al n. 75 di questa Costituzione.”
n.
37. “Ordino inoltre che, dal momento in cui la Sede Apostolica sia
legittimamente vacante, si attendano per quindici giorni interi gli
assenti prima di iniziare il Conclave; lascio peraltro al Collegio
dei Cardinali la facoltà di anticipare l’inizio del Conclave se
consta della presenza di tutti i Cardinale elettori, come pure la
facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l’inizio
dell’elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al massimo,
venti giorni dall’inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali
elettori presenti sono tenuti a procedere all’elezione.”
n.
43. “Dal momento in cui è stato disposto l’inizio delle
operazioni dell’elezione, fino al pubblico annunzio dell’avvenuta
elezione del Sommo Pontefice o, comunque, fino a quando così avrà
ordinato il nuovo Pontefice, i locali della Domus Sanctae Marthae,
come pure e in modo speciale la Cappella Sistina e gli ambienti
destinati alle celebrazioni liturgiche, dovranno essere chiusi, sotto
l’autorità del Cardinale Camerlengo e con la collaborazione
esterna del Vice Camerlengo e del Sostituto della Segreteria di
Stato, alle persone non autorizzate, secondo quanto stabilito nei
numeri seguenti.
L’intero
territorio della Città del Vaticano e anche l’attività ordinaria
degli Uffici aventi sede entro il suo ambito dovranno essere
regolati, per detto periodo, in modo da assicurare la riservatezza e
il libero svolgimento di tutte le operazioni connesse con l’elezione
del Sommo Pontefice. In particolare si dovrà provvedere, anche con
l’aiuto di Prelati Chierici di Camera, che i Cardinali elettori non
siano avvicinati da nessuno durante il percorso dalla Domus Sanctae
Marthae al Palazzo Apostolico Vaticano.”
n.
46, 1° comma. “Per venire incontro alle necessità personali e
d’ufficio connesse con lo svolgimento dell’elezione, dovranno
essere disponibili e quindi convenientemente alloggiati in locali
adatti entro i confini di cui al n. 43 della presente Costituzione,
il Segretario del Collegio Cardinalizio, che funge da Segretario
dell’assemblea elettiva; il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche
Pontificie con otto Cerimonieri e due Religiosi addetti alla
Sagrestia Pontificia; un ecclesiastico scelto dal Cardinale Decano o
dal Cardinale che ne fa le veci, perché lo assista nel proprio
ufficio.”
n.
47. “Tutte le persone elencate al n. 46 e al n. 55, 2° comma della
presente Costituzione apostolica, che per qualsivoglia motivo e in
qualsiasi tempo venissero a conoscenza da chiunque di quanto
direttamente o indirettamente concerne gli atti propri dell’elezione
e, in modo particolare, di quanto attiene agli scrutini avvenuti
nell’elezione stessa, sono obbligate a stretto segreto con
qualunque persona estranea al Collegio dei Cardinali elettori: per
tale scopo, prima dell’inizio delle operazioni dell’elezione,
dovranno prestare giuramento secondo le modalità e la formula
indicate nel numero seguente.”
n.
48. “Le persone indicate nel n. 46 e nel n. 55, 2° comma della
presente Costituzione, debitamente ammonite sul significato e
sull’estensione del giuramento da prestare, prima dell’inizio
delle operazioni dell’elezione, dinanzi al Cardinale Camerlengo o
ad altro Cardinale dal medesimo delegato, alla presenza di due
Protonotari Apostolici di Numero Partecipanti, a tempo debito
dovranno pronunziare e sottoscrivere il giuramento secondo la formula
seguente:
Io
N. N. prometto e giuro di osservare il segreto assoluto con chiunque
non faccia parte del Collegio dei Cardinali elettori, e ciò in
perpetuo, a meno che non ne riceva speciale facoltà data
espressamente dal nuovo Pontefice eletto o dai suoi Successori, circa
tutto ciò che attiene direttamente o indirettamente alle votazioni e
agli scrutini per l’elezione del Sommo Pontefice.
Prometto
parimenti e giuro di astenermi dal fare uso di qualsiasi strumento di
registrazione o di audizione o di visione di quanto, nel periodo
della elezione, si svolge entro l’ambito della Città del Vaticano,
e particolarmente di quanto direttamente o indirettamente in
qualsiasi modo ha attinenza con le operazioni connesse con l’elezione
medesima.
Dichiaro
di emettere questo giuramento, consapevole che una infrazione di esso
comporterà nei miei confronti la pena della scomunica «latae
sententiae» riservata alla Sede Apostolica.”
Così
Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.”
n.
49. “Celebrate secondo i riti prescritti le esequie del defunto
Pontefice, preparato quanto è necessario per il regolare svolgimento
dell’elezione, il giorno stabilito, ai termini del n. 37 della
presente Costituzione, per l’inizio del Conclave tutti i Cardinali
converranno nella Basilica di San Pietro in Vaticano, o altrove
secondo l’opportunità e le necessità del tempo e del luogo, per
prender parte ad una solenne celebrazione eucaristica con la Messa
votiva pro eligendo Papa (19). Ciò dovrà essere compiuto
possibilmente in ora adatta del mattino, così che nel pomeriggio
possa svolgersi quanto prescritto nei numeri seguenti della stessa
Costituzione.”
n.
50. “Dalla Cappella Paolina del Palazzo Apostolico, dove si saranno
raccolti in ora conveniente del pomeriggio, i Cardinali elettori in
abito corale si recheranno in solenne processione, invocando col
canto del Veni Creator l’assistenza dello Spirito Santo, alla
Cappella Sistina del Palazzo Apostolico, luogo e sede dello
svolgimento dell’elezione. Parteciperanno alla processione il Vice
Camerlengo, l’Uditore Generale della Camera Apostolica e due membri
di ciascuno dei Collegi dei Protonotari Apostolici di Numero
Partecipanti, dei Prelati Uditori della Rota Romana e dei Prelati
Chierici di Camera.”
n.
51, 2° comma. “Sarà pertanto cura del Collegio Cardinalizio,
operante sotto l’autorità e la responsabilità del Camerlengo
coadiuvato dalla Congregazione particolare di cui al n. 7 della
presente Costituzione, che, all’interno di detta Cappella e dei
locali adiacenti, tutto sia previamente disposto, anche con l’aiuto
dall’esterno del Vice Camerlengo e del Sostituto della Segreteria
di Stato, in maniera che la regolare elezione e la riservatezza di
essa siano tutelate.”
n.
55, 3° comma. “Se una qualsiasi infrazione a questa norma venisse
compiuta, sappiano gli autori di essa che incorreranno nella pena
della scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.”
n.
62. “Aboliti i modi di elezione detti per acclamationem seu
inspirationem e per compromissum, la forma di elezione del Romano
Pontefice sarà d’ora in poi unicamente per scrutinium.
Stabilisco,
pertanto, che per la valida elezione del Romano Pontefice si
richiedono almeno i due terzi dei suffragi, computati sulla base
degli elettori presenti e votanti.”
n.
64. “La procedura dello scrutinio si svolge in tre fasi, la prima
delle quali, che si può chiamare pre-scrutinio, comprende: 1) la
preparazione e la distribuzione delle schede da parte dei Cerimonieri
– richiamati intanto nell’Aula insieme col Segretario del
Collegio dei Cardinali e col Maestro delle Celebrazioni Liturgiche
Pontificie – i quali ne consegnano almeno due o tre a ciascun
Cardinale elettore; 2) l’estrazione a sorte, fra tutti i Cardinali
elettori, di tre Scrutatori, di tre incaricati a raccogliere i voti
degli infermi, denominati per brevità Infirmarii, e di tre Revisori;
tale sorteggio viene fatto pubblicamente dall’ultimo Cardinale
Diacono, il quale estrae di seguito i nove nomi di coloro che
dovranno svolgere tali mansioni; 3) se nell’estrazione degli
Scrutatori, degli Infirmarii e dei Revisori, escono i nomi di
Cardinali elettori che, per infermità o altro motivo, sono impediti
di svolgere tali mansioni, al loro posto vengano estratti i nomi di
altri non impediti. I primi tre estratti fungeranno da Scrutatori, i
secondi tre da Infirmarii, gli altri tre da Revisori.”
n.
70, 2° comma. “Gli scrutatori fanno la somma di tutti i voti che
ciascuno ha riportato, e se nessuno ha raggiunto almeno i due terzi
dei voti in quella votazione, il Papa non è stato eletto; se invece
risulterà che uno ha ottenuto almeno i due terzi, si ha l’elezione
del Romano Pontefice canonicamente valida.”
n.
75. “Se le votazioni di cui ai nn. 72, 73 e 74 della
sopramenzionata Costituzione non avranno esito, sia dedicato un
giorno alla preghiera, alla riflessione e al dialogo; nelle
successive votazioni, osservato l’ordine stabilito nel n. 74 della
stessa Costituzione, avranno voce passiva soltanto i due nomi che nel
precedente scrutinio avevano ottenuto il maggior numero di voti, né
si potrà recedere dalla disposizione che per la valida elezione,
anche in questi scrutini, è richiesta la maggioranza qualificata di
almeno due terzi di suffragi dei Cardinali presenti e votanti. In
queste votazioni, i due nomi che hanno voce passiva non hanno voce
attiva.”
n.
87. “Avvenuta canonicamente l’elezione, l’ultimo dei Cardinali
Diaconi chiama nell’aula dell’elezione il Segretario del Collegio
dei Cardinali, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie e
due Cerimonieri; quindi, il Cardinale Decano, o il primo dei
Cardinali per ordine e anzianità, a nome di tutto il Collegio degli
elettori chiede il consenso dell’eletto con le seguenti parole:
Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice? E appena ricevuto
il consenso, gli chiede: Come vuoi essere chiamato? Allora il Maestro
delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, con funzione di notaio e
avendo per testimoni due Cerimonieri, redige un documento circa
l’accettazione del nuovo Pontefice e il nome da lui assunto.”
Questo
documento entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione su
"L’Osservatore Romano".
Questo
decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.
Dato
a Roma, presso San Pietro, il giorno 22 del mese di febbraio,
nell’anno 2013, ottavo del mio Pontificato.
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