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giovedì 21 marzo 2002

CARDINALE HOYOS SUI PROBLEMI DI ABUSO SESSUALE E PEDOFILIA


CITTA' DEL VATICANO, 21 MAR. 2002 (VIS). Nel corso della conferenza stampa di presentazione della "Lettera del Santo Padre Giovanni Paolo II ai sacerdoti per il Giovedì Santo 2002", il Cardinale Darío Castrillón Hoyos, Prefetto della Congregazione per il Clero, ha trattato dei problemi riguardanti l'abuso sessuale e la pedofilia.

Di seguito riportiamo per intero il suo intervento in merito:

"Con riguardo al problema degli abusi sessuali e casi di pedofilia, mi permetto di dare una sola ed unica risposta".

"Nell'ambiente di pansessualismo e libertinaggio sessuale creatosi nel mondo, alcuni preti, anch'essi uomini di questa cultura, hanno commesso il gravissimo delitto dell'abuso sessuale".

"Vorrei fare due rilievi:

"1. Non c'è ancora un'accurata statistica comparativa con riguardo ad altre professioni, medici, psichiatri, psicologi, educatori, sportivi, giornalisti, politici o ad altre categorie comuni, inclusi genitori e parenti. Da quel che sappiamo, risulta da uno studio ? tra gli altri ? pubblicato nel Libro del Professor Philip Jenkins della 'Pensylvania State University', che circa il 3% del clero americano avrebbe tendenze all'abuso dei minori e lo 0,3% del clero stesso sarebbe pedofilo".

"2. Nel momento in cui la morale sessuale cristiana e l'etica sessuale civile hanno sofferto un notevole rilassamento mondiale, paradossalmente ma anche fortunatamente, si è sviluppato, in non pochi paesi, un senso di rigetto ed una sensibilità congiunturale con riguardo alla pedofilia, con ripercussioni penali ed economiche per risarcimento di danni".

"Qual è l'atteggiamento della Chiesa Cattolica?"

"La Chiesa ha difeso sempre la morale pubblica ed il bene comune ed è intervenuta in difesa della santità di vita dei sacerdoti, stabilendo con le sue pene canoniche sanzioni per questi crimini".

"La Chiesa non ha mai trascurato il problema degli abusi sessuali soprattutto di Ministri sacri, non solo verso i fedeli in genere ma in specie verso i minori, per i quali è prioritario il compito di educare alla fede e al progetto morale cristiano (cfr. la storia delle Congregazioni dedite all'educazione e alla promozione umana).

"Già nel Codice di Diritto Canonico del 1917, il canone 2359, paragrafo 2, recitava: 'Si delictum admiserint contra sextum decalogi praeceptum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum (...) suspendantur, infames declarentur, quolibet officio, beneficio, dignitate, munere, si quod habeant, priventur, et in casibus gravioribus deponantur'".

"Nel Codice di Diritto Canonico riformato del 1983 c'è un riferimento preciso al nostro problema nel canone 1395, paragrafo 2 ('Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti') e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali del 1990, nel canone 1435, paragrafo 1".

"Più recentemente il Santo Padre Giovanni Paolo II ha deplorato la gravità di questi comportamenti richiamando fermamente i Vescovi e i Sacerdoti alla vigilanza nella fedeltà all'impegno di esemplarità morale, sia scrivendo e parlando ai Vescovi degli Stati Uniti d'America, sia nell'Esortazione apostolica 'Ecclesia in Oceania' dove dichiara: 'In alcune parti dell'Oceania, abusi sessuali da parte di sacerdoti e di religiosi sono stati causa di grandi sofferenze e di danno spirituale per le vittime. È stato pure un grave danno alla vita della Chiesa ed è divenuto un ostacolo all'annuncio del Vangelo. I Padri del Sinodo hanno condannato ogni genere di abusi sessuali come pure ogni forma di abuso di potere, sia all'interno della Chiesa che più in generale nella società. L'abuso sessuale all'interno della Chiesa è una profonda contraddizione all'insegnamento ed alla testimonianza di Gesù Cristo. I Padri sinodali hanno espresso le loro scuse incondizionate alle vittime per il dolore e la delusione causati loro. La Chiesa in Oceania è alla ricerca di giuste procedure per rispondere alle lagnanze in tale ambito, ed è impegnata in modo inequivocabile nel provvedere alla cura compassionevole ed efficace per le vittime, le loro famiglie, l'intera comunità e i colpevoli stessi.' (n. 49)".

"Il Santo Padre poi ha pubblicato, il 30 aprile del 2001, la Lettera Apostolica 'Sacramentorum sanctitatis tutela' con le 'Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis' dove si riserva alla Congregazione per la Dottrina della Fede la competenza su una serie di gravi delitti contro la santità dei Sacramenti e contro la specifica missione educativa dei Ministri sacri verso i giovani, tra i quali la pedofilia".

"La Congregazione per la Dottrina della Fede, assumendo questa speciale competenza, ha inviato un'apposita lettera ai Vescovi di tutto il mondo e li accompagna nella presa di responsabilità davanti a fatti così gravi, sia per evitare il rischio di una qualche trascuratezza, sia per un maggior raccordo e coordinamento tra le Chiese locali e il centro di governo della Chiesa universale, al fine di ottenere un atteggiamento omogeneo da parte delle Chiese locali pur rispettando la diversità delle situazioni e delle persone".

"Con le vecchie norme, si poteva parlare di pedofilia se un chierico aveva un comportamento delittuoso di questo genere con un minore di meno di 16 anni. Ora questo limite di età è stato innalzato a 18 anni. Inoltre per questo tipo di delitto è stata prolungata la prescrizione a dieci anni ed è stato stabilito che scatti a partire dal compimento dei 18 anni della vittima a prescindere da quando abbia subito l'abuso".

"Nella normativa c'è anche un elemento, diciamo così, garantista. Serve ad allontanare i pericoli che vinca la cultura del sospetto. Si prevede un vero, regolare processo per accertare i fatti, per confermare le prove della colpevolezza davanti ad un tribunale. Certamente si insiste sulla rapidità del processo. Ma si insiste anche sulle indagini previe che permettono di prendere dei provvedimenti cautelativi che impediscano all'individuo sospettato di recare ulteriori danni".

"I provvedimenti ed i processi devono garantire la preservazione della santità della Chiesa, il bene comune ed i diritti e delle vittime e dei colpevoli".

"Le leggi della Chiesa sono serie e severe e sono concepite dentro la tradizione, già apostolica, di trattare le cose interne all'interno, il che non significa nell'ordine pubblico esterno, di sottrarsi a qualsiasi ordinamento civile vigente nei diversi paesi, salvo sempre il caso del sigillo sacramentale o del segreto vincolato all'esercizio del ministero episcopale ed al bene comune pastorale".
OP/ABUSI:PEDOFILIA/CASTRILLÓN HOYOS VIS 20020321 (1040)

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